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Confisca antimafia e cartolarizzazione del credito – buona fede del terzo riconosciuta

Con la sentenza n.39368 del 23 agosto 2017 della Sesta Sezione penale della Cassazione è stata riconosciuta la “buona fede del terzo”, laddove divenuto titolare del diritto di credito in epoca successiva all’adozione del provvedimento di confisca,  a condizione che la “cartolarizzazione del credito” sia avvenuto mediante la cessione di rapporti giuridici “in blocco” – TUB,  ex comma 1 dell’art.58 del D.lgs 385/93.

L’intervento degli Ermellini è servito a dirimere un contenzioso nato presso il  Tribunale di Palermo laddove il Giudice aveva respinto una istanza proveniente da una banca per  il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 c. 200 della legge 228 del 2012 e dell’art. 52 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice antimafia),  di un credito relativo a un mutuo fondiario garantito da un’ipoteca iscritta in danno di un immobile confiscato.

Rimane tuttavia l’obbligo per il giudice di merito, continua la Corte,  la valutazione in ordine al fatto che <>.

La norma è diretta a garantire l’effettività della misura reale e ad assicurare la tutela dei terzi evitando, nel contempo, che il proposto si avvalga di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni soggetti alla misura reale, in modo da riottenerne il controllo.

Rappresenta questa una condizione insormontabile – condicio sine qua non – alla tutela del terzo in buona fede, in armonia con il dettato normativo di cui alla lett.b) del 1° comma dell’art.52  del D.lgs 159/2011 del Codice antimafia .

Per quanto l’acquisto in massa dei crediti in sofferenza  non venga effettuato alla “cieca” ma sulla base di un’analisi dei crediti proprio perché, solo ove se ne conosca qualità e la quantità, si può determinare il prezzo di vendita,  nessun affievolimento degli oneri probatori dettati dall’art. 52 del su citato d.lgs. n. 159/2011 può essere previsto per la posizione del cessionario di crediti in blocco. In tal senso, argomenta la Corte non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole il fatto che il cessionario abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al sequestro ed alla confisca, sul presupposto della conoscibilità del vincolo tramite l’impiego della ordinaria diligenza, dovendosi al riguardo considerare non solo la concreta incidenza degli effetti ricollegabili alla previsione delle forme di pubblicità legale applicabili nel caso, ma anche la particolare “modalità” della cessione del credito che viene qui in rilievo, ossia la cessione di rapporti giuridici in blocco avvenuta (in epoca successiva al sequestro e alla confisca, ferma restando la precedente iscrizione di ipoteca, risalente al 1981) ai sensi del su citato d. Igs. n. 385 del 1993 (ex artt. 58 ss.). Infatti,  siffatta modalità di cessione dei rapporti giuridici – da verificare nella sua effettiva entità – potrebbe rendere concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, influendo obiettivamente sull’ambito di operatività dell’onere di diligenza richiesto al ricorrente (v. Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, cit.). 12

Rileva in conclusione il Collegio quando ciò è avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’art. 58 del d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, poiché tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti (Sez. 6, n. 35602 del 16/06/2015, Sagrantino Italy s.r.l. e altro, Rv. 265605).


Autore: Giovanni Falcone
Fonte:

Wall Street Italia

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