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Sovraindebitamento con taglio Iva

L’Iva è falcidiabile anche nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012, nonostante l’articolo 7 di tale legge disponga letteralmente il contrario, quando la proposta presentata dal debitore preveda un trattamento comunque migliore rispetto a quello consentito dall’alternativa liquidazione. È l’innovativo principio stabilito dal Tribunale di Pistoia (giudice Raffaele D’Amora) con il provvedimento del 26 aprile, su una proposta formulata da un artigiano che prevedeva il pagamento dell’Iva solo nella misura del 6, 25%. Un provvedimento coevo con l’analogo del Tribunale di Milano (si veda il Sole 24 Ore di ieri) relativo però ai concordati fallimentari.
La pronuncia prende le mosse dalle sentenze delle Sezioni unite del 27 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017, secondo cui il concordato con transazione fiscale, nell’ambito del quale l’Iva era infalcidiabile per espressa disposizione legislativa, è una speciale figura di concordato preventivo la cui disciplina speciale rappresenta un’eccezione alla regola della tangibilità di crediti privilegiati, inclusi quelli fiscali. Eccezione che, in quanto tale, non può estendersi automaticamente oltre l’ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa.
La sentenza prende le mosse, ancor più, dalla modifica dell’articolo 182-ter della Legge fallimentare, che dispone, dal 1° gennaio 2017, che si può proporre pagamento parziale di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali e dunque anche dell’Iva. E c’è soprattutto la sentenza del 7 aprile 2016 con cui la Corte di giustizia Ue ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 3, del Te e gli articoli 2, 250 ( paragrafo 1) e 273 della direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) non ostano a una normativa nazionale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito Iva, attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento.
Alla luce di tali princìpi il Tribunale di Pistoia ha condivisibilmente ritenuto che l’Iva è falcidiabile anche nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sebbene la lettera dell’articolo 7 della legge 3/2012 preveda esattamente l’opposto. Ciò perché quest’ultima, può essere salvata, e quindi applicata, solo se è interpretata conformemente al diritto dell’Ue. Occorre considerare che l’ articolo 7 si limita a replicare la regola Ue secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea hanno l’obbligo di garantire il prelievo integrale dell’Iva sul territorio, ma non esplicita come tali Stati, ove non sia possibile il prelievo integrale del tributo, debbano garantire il miglior prelievo possibile. Posto che detta regola impone agli Stati di massimizzare il recupero dei tributi, l’interpretazione di tale disposizione è conforme al diritto comunitario solo se si ritiene che il divieto di falcidia dell’Iva previsto dalla norma sulla crisi da sovraindebitamento venga meno nell’ipotesi in cui la proposta, pur prevedendo un pagamento parziale dell’Iva, assicuri un trattamento dell’erario migliore rispetto a quello consentito da soluzioni alternative.
In sintesi, il citato articolo 7, è conforme al diritto comunitario e dunque applicabile, in quanto con esso non contrastante, solo ove sia interpretato in conformità a tale diritto, il che si verifica soltanto se, ricorrendo il presupposto testé richiamato, è permesso il taglio anche dell’Iva.


Autore: Giulio Andreani
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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