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Equitalia risarcisce se sbaglia emissione

Equitalia paga le spese processuali e risarcisce il danno morale quando emette ruoli e cartelle, nonostante il contribuente abbia ottenuto l’annullamento della pretesa impositiva nel processo tributario.

A dare una mano ai contribuenti sempre più destinatari di cartelle pazze è la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7437 del 23 marzo 2017, ha respinto il ricorso della società di riscossione che, nonostante il giudicato favorevole al cittadino, non aveva cancellato l’ipoteca, aveva emesso ruoli e cartelle avviando, così la procedura di riscossione.

In particolare l’uomo aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, consistente nelle spese mediche sostenute a seguito della pretesa illegittima, in questo caso di neppure 500 euro. Il giudice di pace e poi il Tribunale gli avevano liquidato mille euro oltre a una parte delle spese di giudizio. Oggi la Cassazione ha reso definitivo il verdetto.

In sostanza ad avviso degli Ermellini il danno patrimoniale è stato liquidato assieme alle spese processuali e quello non patrimoniale in via equitativa. In poche parole correttamente il giudice di appello è dunque riuscito a porre rimedio all’inserzione nel dispositivo della pronuncia di primo grado, frutto di evidente errore materiale, del riferimento al danno patrimoniale. D’altronde, il Tribunale lascia intendere, implicitamente ma inequivocamente, che nessun danno patrimoniale è stato realmente oggetto della decisione anche laddove rimarca che la liquidazione del danno oggetto di condanna è stata equitativa: è invero logico che, se avesse incluso il danno patrimoniale da spese mediche, del tutto equitativa non sarebbe stata, bensì la quantificazione si sarebbe rapportata alla produzione della specifica dettagliata documentazione.

Nella sentenza impugnata di fronte al Supremo collegio si legge espressamente che «nel caso in esame, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale di riferimento esclusivo alle «spese e competenze del giudizio di opposizione», e non già in relazione alle spese mediche sostenute, di cui non aveva fatto alcun la menzione, avendo prodotto la documentazione solo al fine della prova della sussistenza di un danno non patrimoniale». Spese accordate in tutti e tre i gradi di giudizio.


Autore: Debora Alberici
Fonte:

Italia Oggi

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