UNIREC continua a ribadire, nelle sedi e presso i referenti competenti, la sua contrarietà alla approvazione della norma che limita ai soli soggetti iscritti allalbo dei riscossori (ex art. 53 del D. Lgs n. 446 del 1997) lo svolgimento delle attività di supporto o propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali. La misura rappresenta una limitazione totalmente ingiustificata della concorrenza dato che tutte le imprese aderenti ad UNIREC sono munite di autorizzazione rilasciata dal Ministero dellInterno ex art. 115 TULPS ed hanno sottoscritto un Codice di Condotta incluso tra le best practice a livello europeo.
È stato inoltre sottolineato come gli effetti dellemendamento, in caso di mancata modifica, si ripercuoteranno principalmente sugli enti locali, che saranno privati del prezioso supporto di imprese specializzate nellattività stragiudiziale, limitandone gli strumenti a disposizione.
Di più. Una simile norma impedisce di ricorrere a quella modalità di recupero che permette di anteporre alla riscossione una fase negoziale che consente di meglio accogliere le esigenze del cittadino debitore, e nel contempo limitare lavvio di azioni coattive. Una attività considerata fondamentale dalle stesse Associazioni dei Consumatori, per cui lattività stragiudiziale è un elemento essenziale per rimettere il contribuente al centro della filiera, evitando il ricorso a un approccio punitivo che non incentiva e certamente non fa che nuocere al rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini. Lapprovazione di una simile norma non può essere letta che come un enorme passo indietro, a vantaggio di un sistema che si è mostrato inefficiente e lontano dalle esigenze degli enti e delle comunità locali.
Fonte:
UNIREC
comuni – enti locali – unirec – pa – recupero crediti
UNIREC continua a ribadire, nelle sedi e presso i referenti competenti, la sua contrarietà alla approvazione della norma che limita ai soli soggetti iscritti allalbo dei riscossori (ex art. 53 del D. Lgs n. 446 del 1997) lo svolgimento delle attività di supporto o propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali. La misura rappresenta una limitazione totalmente ingiustificata della concorrenza dato che tutte le imprese aderenti ad UNIREC sono munite di autorizzazione rilasciata dal Ministero dellInterno ex art. 115 TULPS ed hanno sottoscritto un Codice di Condotta incluso tra le best practice a livello europeo.
È stato inoltre sottolineato come gli effetti dellemendamento, in caso di mancata modifica, si ripercuoteranno principalmente sugli enti locali, che saranno privati del prezioso supporto di imprese specializzate nellattività stragiudiziale, limitandone gli strumenti a disposizione.
Di più. Una simile norma impedisce di ricorrere a quella modalità di recupero che permette di anteporre alla riscossione una fase negoziale che consente di meglio accogliere le esigenze del cittadino debitore, e nel contempo limitare lavvio di azioni coattive. Una attività considerata fondamentale dalle stesse Associazioni dei Consumatori, per cui lattività stragiudiziale è un elemento essenziale per rimettere il contribuente al centro della filiera, evitando il ricorso a un approccio punitivo che non incentiva e certamente non fa che nuocere al rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini. Lapprovazione di una simile norma non può essere letta che come un enorme passo indietro, a vantaggio di un sistema che si è mostrato inefficiente e lontano dalle esigenze degli enti e delle comunità locali.
Fonte:
UNIREC
comuni – enti locali – unirec – pa – recupero crediti