Rottamato anche laggio di Equitalia. Aderendo alla nuova definizione dei ruoli prevista dallarticolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016, i contribuenti otterranno infatti anche una riduzione su base proporzionale delle somme esposte in cartella a titolo di aggio o compenso per il servizio di riscossione che dir si voglia.
Tutto ciò per la semplice ragione che laggio di riscossione è determinato in misura percentuale sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora. Non concorrono invece alla determinazione della base imponibile di calcolo dellaggio le spese e i diritti di notifica e per le eventuali procedure esecutive intraprese dal concessionario.
È pertanto evidente che se per effetto della rottamazione si riducono tali importi anche laggio si ridurrà in proporzione.
Si tratta a ben vedere di un effetto indiretto della nuova sanatoria dei ruoli che in alcuni casi, tipici quelli di cartelle di sole sanzioni, potrebbe avere anche un certo peso specifico.
Tutto dipende, come ben si può comprendere, dalla misura dellaggio stesso e dai parametri fissati dalla legge per la sua determinazione.
Laggio dovuto per la remunerazione del concessionario della riscossione è stato oggetto di feroci critiche che sono sfociate in più di un provvedimento normativo nel recente passato.
Ripercorrendo le vicende e i provvedimenti più recenti si può evidenziare come fino al 31 dicembre 2015 la misura dellaggio è pari a:
4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora per pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica.
Per effetto dellarticolo 9 del dlgs n. 159/2015 a partire dai carichi affidati allagente della riscossione dal 1° gennaio 2016, laggio è tecnicamente sostituito dai cosiddetti «oneri di riscossione», che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, la cui nuova misura percentuale è la seguente:
3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
6% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora per pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica.
Come abbiamo già anticipato al di là della denominazione, la base di calcolo dellaggio è costituita dalle somme iscritte a ruolo alle quali si aggiungono gli interessi di mora, le sanzioni e le ulteriori somme aggiuntive (articolo 17, comma 1 dlgs. 112/1999).
È pertanto evidente che al ridursi di alcune di queste componenti per effetto della definizione agevolata di cui al dl 193/2016, anche limporto dellaggio di riscossione verrà proporzionalmente ridotto.Ovviamente la riduzione sarà tanto più marcata quanto più elevata è la percentuale dellaggio di riscossione. A tale proposito merita anche ricordare che per le somme affidate allagente di riscossione entro il 31.12.2012 laggio per i pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica è pari al 9%.
Giusto per fare un esempio pratico del vantaggio indiretto che un contribuente può ottenere dalla riduzione dellaggio si prenda il caso di una cartella esattoriale da 10.000 euro nella quale il peso di sanzioni e interessi di mora rappresenta il 50% del carico.
Supponendo una notifica ante 31 dicembre 2015 con laggio in misura percentuale dell8% il nostro contribuente, aderendo alla sanatoria, vedrebbe ridursi limporto delle somme dovute da 10.000 a 5.000 euro e laggio da 800 a 400 euro. Nel caso poi in cui la cartella esattoriale fosse rappresentata unicamente da sanzioni, classico lesempio sullomessa compilazione del quadro RW, laggio scomparirà del tutto per effetto dellazzeramento dellintero carico ai sensi del dl 193/2016.
Autore: Andrea Bongi
Fonte:
Italia Oggi
contribuenti – rottamazione – aggio – equitalia
Rottamato anche laggio di Equitalia. Aderendo alla nuova definizione dei ruoli prevista dallarticolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016, i contribuenti otterranno infatti anche una riduzione su base proporzionale delle somme esposte in cartella a titolo di aggio o compenso per il servizio di riscossione che dir si voglia.
Tutto ciò per la semplice ragione che laggio di riscossione è determinato in misura percentuale sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora. Non concorrono invece alla determinazione della base imponibile di calcolo dellaggio le spese e i diritti di notifica e per le eventuali procedure esecutive intraprese dal concessionario.
È pertanto evidente che se per effetto della rottamazione si riducono tali importi anche laggio si ridurrà in proporzione.
Si tratta a ben vedere di un effetto indiretto della nuova sanatoria dei ruoli che in alcuni casi, tipici quelli di cartelle di sole sanzioni, potrebbe avere anche un certo peso specifico.
Tutto dipende, come ben si può comprendere, dalla misura dellaggio stesso e dai parametri fissati dalla legge per la sua determinazione.
Laggio dovuto per la remunerazione del concessionario della riscossione è stato oggetto di feroci critiche che sono sfociate in più di un provvedimento normativo nel recente passato.
Ripercorrendo le vicende e i provvedimenti più recenti si può evidenziare come fino al 31 dicembre 2015 la misura dellaggio è pari a:
4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora per pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica.
Per effetto dellarticolo 9 del dlgs n. 159/2015 a partire dai carichi affidati allagente della riscossione dal 1° gennaio 2016, laggio è tecnicamente sostituito dai cosiddetti «oneri di riscossione», che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, la cui nuova misura percentuale è la seguente:
3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
6% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora per pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica.
Come abbiamo già anticipato al di là della denominazione, la base di calcolo dellaggio è costituita dalle somme iscritte a ruolo alle quali si aggiungono gli interessi di mora, le sanzioni e le ulteriori somme aggiuntive (articolo 17, comma 1 dlgs. 112/1999).
È pertanto evidente che al ridursi di alcune di queste componenti per effetto della definizione agevolata di cui al dl 193/2016, anche limporto dellaggio di riscossione verrà proporzionalmente ridotto.Ovviamente la riduzione sarà tanto più marcata quanto più elevata è la percentuale dellaggio di riscossione. A tale proposito merita anche ricordare che per le somme affidate allagente di riscossione entro il 31.12.2012 laggio per i pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica è pari al 9%.
Giusto per fare un esempio pratico del vantaggio indiretto che un contribuente può ottenere dalla riduzione dellaggio si prenda il caso di una cartella esattoriale da 10.000 euro nella quale il peso di sanzioni e interessi di mora rappresenta il 50% del carico.
Supponendo una notifica ante 31 dicembre 2015 con laggio in misura percentuale dell8% il nostro contribuente, aderendo alla sanatoria, vedrebbe ridursi limporto delle somme dovute da 10.000 a 5.000 euro e laggio da 800 a 400 euro. Nel caso poi in cui la cartella esattoriale fosse rappresentata unicamente da sanzioni, classico lesempio sullomessa compilazione del quadro RW, laggio scomparirà del tutto per effetto dellazzeramento dellintero carico ai sensi del dl 193/2016.
Autore: Andrea Bongi
Fonte:
Italia Oggi
contribuenti – rottamazione – aggio – equitalia