Se lhacker riesce ad entrare nel conto corrente online della vittima e a svuotarlo, truffando questultimo con la tecnica del phishing, la banca è ritenuta responsabile per non aver predisposto sistemi di controllo e di prevenzione ed è, pertanto, tenuta a rimborsare la somma sottratta al proprio cliente.
La Cassazione in materia di frodi bancarie, con la sentenza n. 10638/2016, stabilisce che listituto bancario risponde, quale titolare del trattamento, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici daccesso del correntista, ove non dimostri che levento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. Questa sentenza va a rincuorare tutti quei correnti che spesso essendo titolari di conto corrente con accesso su internet, home banking, si trovano con addebiti sospetti. Per molti hackers è un gioco da ragazzi riuscire attraverso virus carpire i codici , username e password, del malcapitato. Il correntista truffato spesso cade nel tranello di una email esca che lo invita ad accedere al proprio conto online, fornendogli però un link errato che lo indirizza su una pagina in tutto identica a quella del proprio istituto di credito, ma costruita per carpire le sue credenziali di accesso o apre allegati «malevoli», che contengono virus in grado di rilevare le password di accesso. La banca però non può non garantire anche ai correntisti più inesperti la sicurezza, per questa ragione è ritenuta responsabile di non aver protetto adeguatamente i suoi clienti. La banca si deve elevare a garante e attuare tutte le misure che la tecnologia consente per evitare il rischio di prelievi illegittimi e frodi sul conto corrente, subordinando, ad esempio, il bonifico online a un codice contenuto in una chiavetta esterna e fisica oppure facendolo subito seguire da un sms di conferma. Capita inoltre sempre più spesso che il correntista cada vittima del furto didentità, ad opera di truffatori che riescono a carpire e falsificare la carta didentità del malcapitato, attivando prestiti mai rimborsati. Il correntista truffato, oggi però, di fronte alla frode subita, può chiedere il risarcimento dei danni alla propria banca. La modalità è la seguente: inviare in primis una raccomandata a.r., poi in caso di silenzio, può rivolgersi allarbitro bancario e finanziario, che attua una procedura veloce e priva di costi, cui si può accedere senza avvocati, oppure al giudice.
La banca è tenuta sempre al rimborso?
Se il correntista riesce a provare il danno subito riferibile al trattamento del suo dato personale e disconosce le operazioni bancarie scatta sullistituto bancario lobbligo di dimostrare ladeguatezza del proprio sistema informatico se non vuole risarcire i danni; in mancanza di tale ultima prova il correntista deve essere risarcito.
La banca può non rimborsare il correntista incauto solo nel caso riesca a provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La banca è tenuta quindi a provare ladeguatezza del proprio sistema informatico.
Sintetizzando, nel caso di frodi online con furti di identità la banca è tenuta a pagare i danni. Il correntista non può pretendere la restituzione dei soldi persi solo qualora lo stesso sia responsabile di trascuratezze, errori, oppure quando sia autore della frode.
Se lhacker riesce ad entrare nel conto corrente online della vittima e a svuotarlo, truffando questultimo con la tecnica del phishing, la banca è ritenuta responsabile per non aver predisposto sistemi di controllo e di prevenzione ed è, pertanto, tenuta a rimborsare la somma sottratta al proprio cliente.
La Cassazione in materia di frodi bancarie, con la sentenza n. 10638/2016, stabilisce che listituto bancario risponde, quale titolare del trattamento, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici daccesso del correntista, ove non dimostri che levento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. Questa sentenza va a rincuorare tutti quei correnti che spesso essendo titolari di conto corrente con accesso su internet, home banking, si trovano con addebiti sospetti. Per molti hackers è un gioco da ragazzi riuscire attraverso virus carpire i codici , username e password, del malcapitato. Il correntista truffato spesso cade nel tranello di una email esca che lo invita ad accedere al proprio conto online, fornendogli però un link errato che lo indirizza su una pagina in tutto identica a quella del proprio istituto di credito, ma costruita per carpire le sue credenziali di accesso o apre allegati «malevoli», che contengono virus in grado di rilevare le password di accesso. La banca però non può non garantire anche ai correntisti più inesperti la sicurezza, per questa ragione è ritenuta responsabile di non aver protetto adeguatamente i suoi clienti. La banca si deve elevare a garante e attuare tutte le misure che la tecnologia consente per evitare il rischio di prelievi illegittimi e frodi sul conto corrente, subordinando, ad esempio, il bonifico online a un codice contenuto in una chiavetta esterna e fisica oppure facendolo subito seguire da un sms di conferma. Capita inoltre sempre più spesso che il correntista cada vittima del furto didentità, ad opera di truffatori che riescono a carpire e falsificare la carta didentità del malcapitato, attivando prestiti mai rimborsati. Il correntista truffato, oggi però, di fronte alla frode subita, può chiedere il risarcimento dei danni alla propria banca. La modalità è la seguente: inviare in primis una raccomandata a.r., poi in caso di silenzio, può rivolgersi allarbitro bancario e finanziario, che attua una procedura veloce e priva di costi, cui si può accedere senza avvocati, oppure al giudice.
La banca è tenuta sempre al rimborso?
Se il correntista riesce a provare il danno subito riferibile al trattamento del suo dato personale e disconosce le operazioni bancarie scatta sullistituto bancario lobbligo di dimostrare ladeguatezza del proprio sistema informatico se non vuole risarcire i danni; in mancanza di tale ultima prova il correntista deve essere risarcito.
La banca può non rimborsare il correntista incauto solo nel caso riesca a provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La banca è tenuta quindi a provare ladeguatezza del proprio sistema informatico.
Sintetizzando, nel caso di frodi online con furti di identità la banca è tenuta a pagare i danni. Il correntista non può pretendere la restituzione dei soldi persi solo qualora lo stesso sia responsabile di trascuratezze, errori, oppure quando sia autore della frode.