La riforma del 2015, precisamente il D.lgs. n. 159/2015, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, laggio diviene oneri di riscossione; detti importi sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Pertanto non vanno a finire nelle casse dellErario o della amministrazione titolare del credito, ma di Equitalia, che è una società privata e realizza un proprio utile. Se il debitore paga entro 60 giorni dalla notifica gli oneri saranno pari al 3% delle somme riscosse, nel caso passino più di 60 giorni dalla notifica, tali oneri salgono al 6%. Dal momento che la percentuale altro non sarebbe che un compenso per lattività di Equitalia, questa sarebbe vietata dalla Comunità Europea, come sancisce anche una recente sentenza della Commissione Tributaria di Treviso (sent. n. 325/1/2016 del 12.09.2016) secondo la quale la percentuale altro non è che un aiuto di Stato a unazienda (Equitalia, per lappunto) e dunque una somma non attribuibile al contribuente.
Il motivo?
Gli oneri della riscossione rappresentano la remunerazione di Equitalia per lattività svolta nel riscuotere i tributi, dunque sarebbero un compenso che dovrebbe versare lo Stato e non il cittadino, giacché il servizio viene svolto in favore del primo e non del secondo. LErario non potrebbe dunque scaricare sul contribuente il prezzo di unattività che è il primo a richiedere e non il secondo, per questa ragione il contribuente avrebbe diritto, se ne facesse richiesta, alla decurtazione di tale importo e dunque ad uno sconto pari alla percentuale sopra citata. Si tratterebbe, a detta di molti giudici, di un ingiusto profitto economico che finisce per offrire a Equitalia una remunerazione superiore rispetto a quella sul mercato. Come tale, esso si porrebbe in violazione del Trattato di funzionamento dellUnione Europea, Art. 107 (Tfue), secondo cui sono incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Per i cittadini debitori sconti in vista?
La riforma del 2015, precisamente il D.lgs. n. 159/2015, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, laggio diviene oneri di riscossione; detti importi sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Pertanto non vanno a finire nelle casse dellErario o della amministrazione titolare del credito, ma di Equitalia, che è una società privata e realizza un proprio utile. Se il debitore paga entro 60 giorni dalla notifica gli oneri saranno pari al 3% delle somme riscosse, nel caso passino più di 60 giorni dalla notifica, tali oneri salgono al 6%. Dal momento che la percentuale altro non sarebbe che un compenso per lattività di Equitalia, questa sarebbe vietata dalla Comunità Europea, come sancisce anche una recente sentenza della Commissione Tributaria di Treviso (sent. n. 325/1/2016 del 12.09.2016) secondo la quale la percentuale altro non è che un aiuto di Stato a unazienda (Equitalia, per lappunto) e dunque una somma non attribuibile al contribuente.
Il motivo?
Gli oneri della riscossione rappresentano la remunerazione di Equitalia per lattività svolta nel riscuotere i tributi, dunque sarebbero un compenso che dovrebbe versare lo Stato e non il cittadino, giacché il servizio viene svolto in favore del primo e non del secondo. LErario non potrebbe dunque scaricare sul contribuente il prezzo di unattività che è il primo a richiedere e non il secondo, per questa ragione il contribuente avrebbe diritto, se ne facesse richiesta, alla decurtazione di tale importo e dunque ad uno sconto pari alla percentuale sopra citata. Si tratterebbe, a detta di molti giudici, di un ingiusto profitto economico che finisce per offrire a Equitalia una remunerazione superiore rispetto a quella sul mercato. Come tale, esso si porrebbe in violazione del Trattato di funzionamento dellUnione Europea, Art. 107 (Tfue), secondo cui sono incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Per i cittadini debitori sconti in vista?