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Recupero crediti senza pressing

Recupero crediti senza solleciti con telefonate preregistrate, lettere esplicite visibili da terzi (anche se familiari) o comunicazioni equivoche (lettere che somigliano agli atti giudiziari). La deontologia del recupero crediti è un obbligo normativo. A imporla è il codice della privacy e il garante ha confezionato un apposito vademecum illustrativo delle regole del gioco.

Il vademecum segue il provvedimento generale, risalente al 2005, ma il mercato ha ancora bisogno di certezze a tutela dei debitori, che, certo devono onorare la loro obbligazione, ma non debbono essere sbeffeggiati per la loro morosità.

Il garante, nella sua attività ispettiva, ha accertato che gli addetti al recupero crediti talvolta esagerano nelle modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta «recupero crediti» o «preavviso esecuzione notifica»; affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. A volte i dati personali di intere famiglie risultano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.

Le prescrizioni del garante. Le prescrizioni del garante si rivolgono alle società di recupero crediti e a chi, finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolge il recupero direttamente. Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare e ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.

Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

In materia di solleciti telefonici preregistrati, senza operatore, il garante ha precisato che sono consentiti solo con appositi accorgimenti a garanzia degli interessati, idonei a garantire che le comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate. Il garante della privacy (provvedimento n. 45 del 10 ottobre 2013) ha dichiarato illegittimo il sistema delle telefonate preregistrate, perché, anche involontariamente, le comunicazioni possono essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.

Per le comunicazioni automatiche si devono, quindi, adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come l’uso di un codice (per esempio, il codice del contratto) rilasciato dalla banca, da digitare sull’apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.

Illecita è pure l’affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato a una serie indeterminata di soggetti.

Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati. Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta recupero crediti o formule simili. È necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.

Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

In materia va anche segnalato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del garante n. 8 del 16 novembre 2004).


Autore: Antonio Ciccia Messina
Fonte:

Italia Oggi

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