La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20440/2015 Sez. Lavoro, che si allega alla presente news, si è pronunciata in merito ai controlli eseguibili sui dipendenti, anche mediante agenzie investigative private e in particolare con luso del GPS, anche in relazione alla legittimità delluso di tali strumenti.
La Corte specifica che lo Statuto dei Lavoratori VIETA i controlli sui modi di adempimento dellobbligazione lavorativa da parte del lavoratore, NON VIETA, invece, quei controlli che attengono comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e della immagine della azienda!
E ribadito che i divieti di cui all’art.4«(…) riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa (…)» e che viceversa esulano da tale divieto le verifiche atte a proteggere beni estranei al rapporto di lavoro e volte ad accertare comportamenti illeciti tenuti
dal lavoratore.
Per quanto riguarda i controlli a distanza sugli strumenti di lavoro, nel caso la vettura del dipendente, invece, è sufficiente garantire il rispetto della riservatezza secondo le norme generali dellordinamento, e le relative risultanze sono pienamente utilizzabili al fine di porre in essere eventuali provvedimenti disciplinari.
La Corte distingue, infine, anche il grado di controllo, più o meno stringente, nei casi in cui sia un controllo interno, ossia effettuato all’interno dei locali dell’impresa, oppure il c.d. controllo esterno.
Qualora la prestazione si svolgesse al di fuori dei locali dell’impresa (o al di fuori del perimetro di affidamento regolato dalla policy aziendale), c.d. controllo esterno, lutilizzo di servizi di investigazione abbinati all’utilizzo del GPS andrebbe a riequilibrare la oggettiva compromissione del diritto del datore di lavoro di verifica, sia della tutela del bene d’impresa, sia di accertamento dell’esatto adempimento.
In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la Corte ha ritenuto lecito il controllo difensivo svolto dalla società al fine di individuare i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
La Cassazione in conclusione afferma il principio per cui sulla base di tale legittimo controllo è parimenti lecito il licenziamento del lavoratore che viene localizzato mediante un sistema GPS e per ciò viene accertato il suo intrattenimento al bar, in locali di tavola calda o
comunque fuori dai luoghi di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi durante l’orario di lavoro, quanto sopra anche mediante lutilizzo di una agenzia investigativa.
Leggi la sentenza
Fonte:
Federpol
cassazione – sentenza – licenziamento – gps – lavoro
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20440/2015 Sez. Lavoro, che si allega alla presente news, si è pronunciata in merito ai controlli eseguibili sui dipendenti, anche mediante agenzie investigative private e in particolare con luso del GPS, anche in relazione alla legittimità delluso di tali strumenti.
La Corte specifica che lo Statuto dei Lavoratori VIETA i controlli sui modi di adempimento dellobbligazione lavorativa da parte del lavoratore, NON VIETA, invece, quei controlli che attengono comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e della immagine della azienda!
E ribadito che i divieti di cui all’art.4«(…) riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa (…)» e che viceversa esulano da tale divieto le verifiche atte a proteggere beni estranei al rapporto di lavoro e volte ad accertare comportamenti illeciti tenuti
dal lavoratore.
Per quanto riguarda i controlli a distanza sugli strumenti di lavoro, nel caso la vettura del dipendente, invece, è sufficiente garantire il rispetto della riservatezza secondo le norme generali dellordinamento, e le relative risultanze sono pienamente utilizzabili al fine di porre in essere eventuali provvedimenti disciplinari.
La Corte distingue, infine, anche il grado di controllo, più o meno stringente, nei casi in cui sia un controllo interno, ossia effettuato all’interno dei locali dell’impresa, oppure il c.d. controllo esterno.
Qualora la prestazione si svolgesse al di fuori dei locali dell’impresa (o al di fuori del perimetro di affidamento regolato dalla policy aziendale), c.d. controllo esterno, lutilizzo di servizi di investigazione abbinati all’utilizzo del GPS andrebbe a riequilibrare la oggettiva compromissione del diritto del datore di lavoro di verifica, sia della tutela del bene d’impresa, sia di accertamento dell’esatto adempimento.
In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la Corte ha ritenuto lecito il controllo difensivo svolto dalla società al fine di individuare i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
La Cassazione in conclusione afferma il principio per cui sulla base di tale legittimo controllo è parimenti lecito il licenziamento del lavoratore che viene localizzato mediante un sistema GPS e per ciò viene accertato il suo intrattenimento al bar, in locali di tavola calda o
comunque fuori dai luoghi di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi durante l’orario di lavoro, quanto sopra anche mediante lutilizzo di una agenzia investigativa.
Leggi la sentenza
Fonte:
Federpol
cassazione – sentenza – licenziamento – gps – lavoro