Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, CTP Siracusa, sent. n. 827/3/2016, dichiara nullo lavviso di accertamento notificato dallAgenzia delle Entrate quando firmato con una sigla illeggibile o sotto stampa ambivalente (direttore ambivalente o funzionario delegato). Se non si riesce ad indentificare il soggetto che ha firmato laccertamento, questo, anche nel caso di una delega prodotta dallAgenzia delle Entrate non ha alcun valore. La legge Art 42 DPR 600/73 prevede, infatti, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti dufficio siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dellufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Laccertamento vale nulla, dunque, se manca la suddetta sottoscrizione. Lambito applicativo della disposizione normativa citata è stato recentemente esaminato dalla Cassazione che con la sentenza numero 22803/2015 in tema di accertamento tributario, che ha decretato che: la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella e dellatto impositivo.
Di conseguenza la delega non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, CTP Siracusa, sent. n. 827/3/2016, dichiara nullo lavviso di accertamento notificato dallAgenzia delle Entrate quando firmato con una sigla illeggibile o sotto stampa ambivalente (direttore ambivalente o funzionario delegato). Se non si riesce ad indentificare il soggetto che ha firmato laccertamento, questo, anche nel caso di una delega prodotta dallAgenzia delle Entrate non ha alcun valore. La legge Art 42 DPR 600/73 prevede, infatti, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti dufficio siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dellufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Laccertamento vale nulla, dunque, se manca la suddetta sottoscrizione. Lambito applicativo della disposizione normativa citata è stato recentemente esaminato dalla Cassazione che con la sentenza numero 22803/2015 in tema di accertamento tributario, che ha decretato che: la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella e dellatto impositivo.
Di conseguenza la delega non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.