Normativa e regolamentazione

L’avviso di accertamento è nullo se la firma della notifica non è leggibile

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, CTP Siracusa, sent. n. 827/3/2016, dichiara nullo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate quando firmato con una sigla illeggibile o sotto stampa ambivalente (direttore ambivalente o funzionario delegato). Se non si riesce ad indentificare il soggetto che ha firmato l’accertamento, questo, anche nel caso di una delega prodotta dall’Agenzia delle Entrate non ha alcun valore. La legge Art 42 DPR 600/73 prevede, infatti, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’accertamento vale ‘nulla’, dunque, se manca la suddetta sottoscrizione.  L’ambito applicativo della disposizione normativa citata è stato recentemente esaminato dalla Cassazione che con la sentenza numero 22803/2015 in tema di accertamento tributario, che ha decretato che: la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella e dell’atto impositivo.

Di conseguenza la delega non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

 

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