Il mancato pagamento dei canoni da parte dellutilizzatore consente sempre alla società di leasing di includerli tra le perdite sui crediti se linadempimento è evidente ed irrimediabile.
Liter esperito, che in taluni casi si conclude con la denuncia per appropriazione indebita nei confronti dellutilizzatore che non restituisce il mezzo, fa presumere infatti la definitiva impossibilità di ricuperare i canoni di leasing non pagati. I principi contabili impongono inoltre di iscrivere il credito in base al presumibile valore di realizzo senza dover applicare il Tuir. Non rileva, infine, leventuale ritrovamento del veicolo da parte degli organi di polizia perché la successiva vendita genera una plusvalenza tassabile. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza 1520/2/16 (presidente Dettori, relatore Palma).
Nel 2006 lamministrazione recupera ad una società di leasing, collegata ad una nota casa produttrice di autoveicoli, le perdite su crediti non incassati di alcuni contratti di leasing riguardanti autoveicoli.
Per lerario la denuncia per appropriazione indebita, la richiesta di sequestro preventivo dellautoveicolo e la sua cancellazione dal Pra difettano dei requisiti fiscali della certezza e della precisione richiesti per la deduzione della perdita.
Il contribuente la pensa diversamente in quanto:
la procedura di istruttoria interna prevede la messa in mora, la denuncia per appropriazione indebita per la mancata restituzione del mezzo e infine la sua cancellazione dal Pra dopo la verifica esterna di solvibilità dellutilizzatore;
il principio contabile internazionale n. 39 impone la registrazione della perdita se in base ad eventi sopravvenuti è venuto meno anche solo il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari futuri per il perfezionamento dellevento estintivo;
il rinvenimento e la vendita del mezzo genera una plusvalenza tassabile.
Lamministrazione resiste ma i giudici di merito danno ragione alla contribuente. In particolare per la Ctr liter seguito dalla società di leasing, che in taluni casi può giungere fino alla denuncia penale dellutilizzatore inadempiente che trattiene indebitamente lauto, legittima la deduzione della perdita in quanto:
in base ai principi di prudenza, veridicità e correttezza dei principi contabili il credito deve essere sempre iscritto secondo il suo presumibile valore di realizzo, svalutandolo se vi sono elementi certi e precisi che lasciano ragionevolmente presumere che non sarà più riscosso.
non si applica il quinto comma dellarticolo 101 del Tuir ove la società di leasing deve esporre il credito nella sua interezza perché ciò falsificherebbe la corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie;
il ritrovamento del veicolo da parte degli organi di vigilanza e/o la sua restituzione dimostrano la persistenza della titolarità del credito in capo alla società di leasing. Esso non serve per valutare il credito e dedurre la perdita quanto piuttosto la vendita del bene restituito, che genera una plusvalenza in base alla lettera b) del primo comma dellarticolo 86 del Tuir.
La prassi della messa in mora (denuncia per appropriazione indebita per mancata restituzione del mezzo, verifica solvibilità dei cliente morosi e cancellazione dellautoveicolo dal Pra) fornisce i requisiti dellinerenza e precisione per la deduzione della perdita dei crediti dei canoni non incassati, anche nel caso i cui non sono concluse le procedure coattive individuali.
Autore: Ferruccio Bogetti, Gianni Rota
Fonte:
Il Sole 24 Ore
leasing – morosità – deducibilità – crediti
Il mancato pagamento dei canoni da parte dellutilizzatore consente sempre alla società di leasing di includerli tra le perdite sui crediti se linadempimento è evidente ed irrimediabile.
Liter esperito, che in taluni casi si conclude con la denuncia per appropriazione indebita nei confronti dellutilizzatore che non restituisce il mezzo, fa presumere infatti la definitiva impossibilità di ricuperare i canoni di leasing non pagati. I principi contabili impongono inoltre di iscrivere il credito in base al presumibile valore di realizzo senza dover applicare il Tuir. Non rileva, infine, leventuale ritrovamento del veicolo da parte degli organi di polizia perché la successiva vendita genera una plusvalenza tassabile. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza 1520/2/16 (presidente Dettori, relatore Palma).
Nel 2006 lamministrazione recupera ad una società di leasing, collegata ad una nota casa produttrice di autoveicoli, le perdite su crediti non incassati di alcuni contratti di leasing riguardanti autoveicoli.
Per lerario la denuncia per appropriazione indebita, la richiesta di sequestro preventivo dellautoveicolo e la sua cancellazione dal Pra difettano dei requisiti fiscali della certezza e della precisione richiesti per la deduzione della perdita.
Il contribuente la pensa diversamente in quanto:
la procedura di istruttoria interna prevede la messa in mora, la denuncia per appropriazione indebita per la mancata restituzione del mezzo e infine la sua cancellazione dal Pra dopo la verifica esterna di solvibilità dellutilizzatore;
il principio contabile internazionale n. 39 impone la registrazione della perdita se in base ad eventi sopravvenuti è venuto meno anche solo il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari futuri per il perfezionamento dellevento estintivo;
il rinvenimento e la vendita del mezzo genera una plusvalenza tassabile.
Lamministrazione resiste ma i giudici di merito danno ragione alla contribuente. In particolare per la Ctr liter seguito dalla società di leasing, che in taluni casi può giungere fino alla denuncia penale dellutilizzatore inadempiente che trattiene indebitamente lauto, legittima la deduzione della perdita in quanto:
in base ai principi di prudenza, veridicità e correttezza dei principi contabili il credito deve essere sempre iscritto secondo il suo presumibile valore di realizzo, svalutandolo se vi sono elementi certi e precisi che lasciano ragionevolmente presumere che non sarà più riscosso.
non si applica il quinto comma dellarticolo 101 del Tuir ove la società di leasing deve esporre il credito nella sua interezza perché ciò falsificherebbe la corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie;
il ritrovamento del veicolo da parte degli organi di vigilanza e/o la sua restituzione dimostrano la persistenza della titolarità del credito in capo alla società di leasing. Esso non serve per valutare il credito e dedurre la perdita quanto piuttosto la vendita del bene restituito, che genera una plusvalenza in base alla lettera b) del primo comma dellarticolo 86 del Tuir.
La prassi della messa in mora (denuncia per appropriazione indebita per mancata restituzione del mezzo, verifica solvibilità dei cliente morosi e cancellazione dellautoveicolo dal Pra) fornisce i requisiti dellinerenza e precisione per la deduzione della perdita dei crediti dei canoni non incassati, anche nel caso i cui non sono concluse le procedure coattive individuali.
Autore: Ferruccio Bogetti, Gianni Rota
Fonte:
Il Sole 24 Ore
leasing – morosità – deducibilità – crediti