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Immobili pignorati all’asta online

Si preparano a passare online le vendite forzate degli immobili pignorati. L’uso della telematica è già la regola per le vendite dei beni mobili, in base all’articolo 530, comma 6, del Codice di procedura civile. Ora, il decreto legge banche (articolo 4, comma 1, lettera e), del Dl 59/2016) estende l’obbligo di usare gli strumenti telematici nel processo esecutivo anche agli immobili, ma non da subito: il nuovo regime opererà dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione e si applicherà anche ai processi in corso.
Nel dettaglio, il Dl 59/2016 (che è all’esame della commissione Finanze del Senato per la conversione) modifica l’articolo 569 del Codice di procedura civile. Il testo precedente lasciava al giudice dell’esecuzione la facoltà di stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e il pagamento del prezzo fossero effettuati con modalità telematiche. La riforma prevede invece che nelle esecuzioni immobiliari in via ordinaria l’ordinanza di vendita stabilisca che si procede con modalità telematiche, salvo che esse in concreto siano pregiudizievoli «per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». Le vendite online, come già accade oggi, dovranno rispettare la normativa regolamentare fissata con decreto dal ministro della Giustizia.
Questa è solo una delle modifiche al processo esecutivo fatta dal Dl 59/2016, che contiene l’ennesimo intervento normativo che mira ad accelerare il recupero dei crediti e ridare fiducia agli investitori. Il Dl dispone anche (modificando, con l’articolo 4, comma 1, lettera l), l’articolo 615 del Codice di procedura civile) che dopo l’ordinanza di vendita, così come dopo l’assegnazione del bene, diventino inammissibili le opposizioni all’esecuzione. La norma – che si applicherà ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – prevede che l’opposizione sarà consentita solo per fatti sopravvenuti o se l’opponente dimostra di non averla potuta presentare tempestivamente per fatti a lui non imputabili.
Dopo l’ordinanza di vendita dell’immobile, inoltre, il nuovo comma 9-sexies inserito nell’articolo 16-bis del Dl 179/2012 (dall’articolo 4, comma 2, del Dl 59, già in vigore dal 4 maggio), mette il fiato sul collo del professionista delegato alla vendita. Entro dieci giorni dall’ordinanza di vendita il professionista deve infatti depositare con modalità telematica un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte e poi ogni sei mesi deve depositare altri rapporti riepilogativi sino all’approvazione del progetto di distribuzione. Decorsi dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista deve depositare un rapporto riepilogativo finale.
Questi dati potranno servire anche per gli scopi di informazione che il Dl 59/2016 persegue istituendo il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro, previsto dall’articolo 3 del Dl, sarà istituto presso il ministero della Giustizia e sarà accessibile alla Banca d’Italia, che utilizzerà le informazioni per svolgere le funzioni di vigilanza. Il registro si comporrà di una sezione ad accesso pubblico e di una ad accesso limitato. Per le procedure esecutive, nella sezione ad accesso pubblico saranno resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto ministeriale, da adottare entro il 1° settembre prossimo (120 giorni dall’entrata in vigore del Dl); a tutela della stabilità finanziaria, saranno quelli più rilevanti per la migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari.
Gli interessati a presentare un’offerta potranno chiedere di esaminare i beni in vendita online inoltrando istanza mediante il portale delle vendite, da rendere nota – per tutelare la riservatezza – solo al custode; questa disposizione (prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del Dl 59) è stata aggiunta all’articolo 560, comma 5, del Codice di procedura civile.
Ancora un’altra opportunità offre la riforma ai creditori. L’articolo 155-sexies del Codice di procedura civile, che regolava la ricerca di beni da pignorare con modalità telematiche, prevede ora (articolo 5 del Dl 59/2016) la possibilità di accedere ai dati dei soggetti nei cui confronti si vantino crediti anche in assenza di un titolo esecutivo. Possono però farlo solo il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale ai fini del recupero di un credito o della cessione dei crediti di una procedura. L’accesso deve sempre essere autorizzato dal giudice che procede, anche con riguardo alla verifica sui beni del coniuge nel procedimento di separazione.


Autore: Giovanbattista Tona
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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