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Decreto banche, nodo recupero crediti

Perimetro del pegno non possessorio e emersione della crisi. Sono due i nodi da sciogliere sulla parte del decreto legge banche dedicata alle misure per rendere più agevole il recupero del credito. I lavori, alla vigilia della presentazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, sono concentrati sulla messa a punto degli ultimi elementi tecnici, nella consapevolezza poi che le scelte finali saranno fatte in sede politica. Del resto, il precedente, proprio su queste norme già c’è, e risale al febbraio scorso, quando un pacchetto di norme urgenti per rinvigorire le nostre procedure concorsuali venne predisposto da Mef e Giustizia, per poi venire stralciato nel corso del Consiglio (come le misure sul rimborso degli obbligazionisti, a dire il vero). Quelle disposizioni tornano ora d’attualità e rappresentano uno degli assi del decreto.
E due degli elementi più innovativi rischiano di produrre frizioni con il mondo delle imprese, anche se per una prima valutazione bisognerà attendere la versione finale del provvedimento. Se la tutela del credito passa anche dal rafforzamento delle misure che evitano l’insolvenza o, comunque, il precipitare della crisi, centrale diventa il progetto di un innesto sulla Legge fallimentare. All’articolo 6 della Legge potrebbe così essere aggiunta una doppia previsione, attribuendo in primo luogo la titolarità dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche al collegio sindacale, al revisore legale oppure alla società di revisione, al consiglio di sorveglianza e, infine, anche al comitato per il controllo sulla gestione.
Inoltre potrebbe essere inserita sul punto anche una nuova disposizione, in base alla quale si prevede che quando si verificano perdite «di non modesta entità per più di un esercizio, ovvero quando la società versi in condizione di crisi finanziaria», gli organi di controllo (tutti quelli ai quali è stata attribuita la competenza sulla dichiarazione di fallimento) sono tenuti a sollecitare l’amministratore ad assumere iniziative dirette a mettere rimedio allo stato di crisi, e, se necessario, ad adottare misure idonee per la regolazione concorsuale della crisi.
Se da una parte la norma potrebbe favorire, attraverso una responsabilizzazione degli organi di controllo evidentemente non molto gradita dall’imprenditore, lo svelarsi di una situazione di crisi dell’impresa, su un piano sistematico potrebbe fare venire meno uno dei cardini del disegno di legge delega sulla riforma del diritto fallimentare: la previsione di misure di allerta. Almeno a non volere sovraccaricare il tema dei controlli sulle imprese.
Altro tema delicato è quello del pegno non possessorio e dell’area di applicabilità. L’istituto, inedito per il nostro ordinamento, costituisce una forma di rafforzamento del credito concesso per l’esercizio dell’attività d’impresa. La garanzia può essere costituita su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione di quelli registrati (auto e navi, per esempio). I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche con riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore ha facoltà di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
c) alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito;
d) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente gli specifici criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.
E se questo è l’impianto, cruciale è la ricomprensione tra i beni oggetto della garanzia delle quote societarie. Una versione della norma, di ispirazione bancaria, la ammette, allargando il pegno anche alle società a responsabilità limitata, facendo subentrare di fatto la banca nel controllo dell’impresa, ottenendo per legge quello che oggi è ammesso solo per effetto della decisione dell’autorità giudiziaria. Un’altra versione dell’istituto, invece, di fonte Giustizia, la esclude.


Autore: Giovanni Negri
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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