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Pignoramenti mai oltre il 20%

Sequestri e pignoramenti sulla pensione mai oltre il limite del 20%. Anche se il contribuente è imputato di un omesso versamento Iva da oltre 2 milioni di euro. Il divieto di misure cautelari sui trattamenti retributivi, pensionistici e assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo «costituisce regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura dei 4/5 del loro importo netto) all’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione». Ad affermarlo è la 3° sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 15099/16 di ieri. La Suprema corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale del riesame di Napoli aveva ritenuto valido il sequestro preventivo per equivalente sul libretto postale dell’indagato, acceso da quest’ultimo per riscuotere la pensione dell’Inps. Secondo il Riesame, ciò che rilevava in sede cautelare era la corrispondenza tra quanto evaso e quanto sequestrato, anche se l’esecuzione del sequestro della pensione comportava il superamento del limite di legge. Tesi però sconfessata dagli ermellini. Si ricorda peraltro che, con riferimento all’attività di riscossione gestita da Equitalia, la soglia è stata rimodulata in base al reddito del debitore: l’articolo 72-ter del dpr n. 602/1973 fissa il limite di pignorabilità di stipendi e pensioni a 1/10 per somme fino a 2.500 euro mensili, a 1/7 tra i 2.500 e i 5 mila euro e al limite generale di 1/5 per le somme sopra i 5 mila euro.

Redditometro e auto aziendale. La detrazione del costo dell’auto da parte dell’impresa salva il contribuente-utilizzatore dall’accertamento sintetico. Il principio è stato ribadito dalla 6° sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 7146/16 di ieri, con riguardo a una rettifica relativa all’anno 2003. Come previsto dall’articolo 2, comma 2 del dm 10 settembre 1992 (ossia il decreto attuativo del vecchio redditometro, ora non più vigente), la presunzione di disponibilità non si applica per i beni esclusivamente adibiti ad attività di impresa, a patto che tale circostanza risulti da idonea documentazione. Nel caso di specie si trattava di un autocarro, il cui acquisto era stato contabilizzato dalla società.

Accertamenti Srl. Nelle società a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati (in misura «pro-quota»). Ma gli uffici accertatori devono rispettare due paletti: primo, la ristretta base sociale e/o familiare deve essere oggetto «di specifico accertamento probatorio»; secondo, la contestazione fiscale spiccata a carico della società in ordine ai ricavi non dichiarati deve essere pienamente valida. Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 7150/16 di ieri, intervenendo nuovamente su un tema che ha già visto in passato diverse pronunce conformi (si vedano tra le altre le sentenze nn. 7218/2001, 680/2003 e 20851/2005).

Notifica cartelle. È correttamente eseguita la notifica di una cartella di pagamento di Equitalia anche se non è il contribuente a firmare la ricevuta dell’avviso di deposito, ossia la raccomandata «informativa» circa l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Il verdetto è stato emesso ieri dalla Cassazione con la sentenza n. 7184/16. Nella procedura nei confronti del destinatario irreperibile, disciplinata dall’articolo 140 cpc, «non occorre che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazione prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale».


Autore: Valerio Stroppa
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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