Sempre più numerose sono le proposte di compensazione volontaria che Equitalia rivolge ai contribuenti che vantano crediti fiscali ma al tempo stesso risultano debitori di somme iscritte a ruolo.
In questi casi, il rifiuto della proposta potrebbe costare caro a causa del possibile pignoramento del rimborso presso terzi da parte di Equitalia e delleventuale contenzioso che lo stesso contribuente dovrà avviare in caso di mancato rimborso da parte dellagenzia delle Entrate.
In caso di rifiuto, infatti, Equitalia, dopo 80 giorni, potrà procedere con il pignoramento presso terzi, cioè presso lagenzia delle Entrate, con ulteriore aggravio delle somme dovute a titolo di interessi e spese di esecuzione. Al tempo stesso, quasi certamente le Entrate sospenderanno il rimborso e, dunque, occorrerà avviare un contenzioso tributario per far valere il proprio diritto, con ulteriore aggravio delle spese di giudizio.
La procedura
Larticolo 28 ter del Dpr 602/73, introdotto dal Dl 262/2006, prevede la possibilità per il contribuente di compensare le somme che ha chiesto a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo. Alla luce di questa norma, dunque, ogni volta che lAgenzia debba procedere a un rimborso dimposta, deve prima verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo. Pertanto, le Entrate trasmettomno ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi.
Entro 12 giorni dal ricevimento dellelenco lAgente della riscossione lo restituisce alle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non sono titolari di iscrizioni a ruolo e chi invece risulta iscritto a ruolo. Entro 30 giorni dalla restituzione dellelenco lAgenzia mette a disposizione di ciascun Agente, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro con interessi e spese calcolate al novantesimo giorno successivo a tale data.
A questo punto, lAgente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo. Il contribuente ha a disposizione, per comunicare laccettazione o il rifiuto della proposta, un termine di 60 giorni, durante il quale lazione di recupero è sospesa.
La compensazione può riguardare, per legge, soltanto crediti relativi a imposte sui redditi, Iva, Irap e imposte datto, preventivamente chiesti a rimborso, mediante specifica istanza o con la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo invece trovare applicazione nel caso di crediti di imposta riportati a nuovo allinterno delle medesime dichiarazioni.
Opportunità e convenienza
Ai fini di una scelta opportuna, occorre innanzitutto verificare se nellambito della proposta di compensazione, lAgenzia abbia comunque riconosciuto integralmente la spettanza del rimborso richiesto o se invece ne abbia riconosciuto solo una parte. Nel primo caso, infatti, non vi è dubbio che convenga comunque aderire alla proposta di compensazione al fine di bloccare leventuale pignoramento delle somme spettanti a rimborso.
Nel caso, invece, in cui lAgenzia non dovesse riconoscere la spettanza del rimborso per lintera somma, (e, magari, la differenza non riconosciuta fosse alquanto rilevante), si potrebbe valutare la possibilità di non aderire alla proposta. In tal caso, infatti, al fine di bloccare le eventuali azioni cautelari e/o esecutive, il contribuente potrebbe comunque pagare ad Equitalia le somme iscritte a ruolo, in ununica soluzione o a rate mediante una richiesta di dilazione, e al tempo stesso, potrebbe impugnare il silenzio-rifiuto di rimborso da parte delle Entrate, dimostrando innanzitutto la spettanza del credito chiesto a rimborso.
Autore: Rosanna Acierno
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Sempre più numerose sono le proposte di compensazione volontaria che Equitalia rivolge ai contribuenti che vantano crediti fiscali ma al tempo stesso risultano debitori di somme iscritte a ruolo.
In questi casi, il rifiuto della proposta potrebbe costare caro a causa del possibile pignoramento del rimborso presso terzi da parte di Equitalia e delleventuale contenzioso che lo stesso contribuente dovrà avviare in caso di mancato rimborso da parte dellagenzia delle Entrate.
In caso di rifiuto, infatti, Equitalia, dopo 80 giorni, potrà procedere con il pignoramento presso terzi, cioè presso lagenzia delle Entrate, con ulteriore aggravio delle somme dovute a titolo di interessi e spese di esecuzione. Al tempo stesso, quasi certamente le Entrate sospenderanno il rimborso e, dunque, occorrerà avviare un contenzioso tributario per far valere il proprio diritto, con ulteriore aggravio delle spese di giudizio.
La procedura
Larticolo 28 ter del Dpr 602/73, introdotto dal Dl 262/2006, prevede la possibilità per il contribuente di compensare le somme che ha chiesto a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo. Alla luce di questa norma, dunque, ogni volta che lAgenzia debba procedere a un rimborso dimposta, deve prima verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo. Pertanto, le Entrate trasmettomno ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi.
Entro 12 giorni dal ricevimento dellelenco lAgente della riscossione lo restituisce alle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non sono titolari di iscrizioni a ruolo e chi invece risulta iscritto a ruolo. Entro 30 giorni dalla restituzione dellelenco lAgenzia mette a disposizione di ciascun Agente, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro con interessi e spese calcolate al novantesimo giorno successivo a tale data.
A questo punto, lAgente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo. Il contribuente ha a disposizione, per comunicare laccettazione o il rifiuto della proposta, un termine di 60 giorni, durante il quale lazione di recupero è sospesa.
La compensazione può riguardare, per legge, soltanto crediti relativi a imposte sui redditi, Iva, Irap e imposte datto, preventivamente chiesti a rimborso, mediante specifica istanza o con la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo invece trovare applicazione nel caso di crediti di imposta riportati a nuovo allinterno delle medesime dichiarazioni.
Opportunità e convenienza
Ai fini di una scelta opportuna, occorre innanzitutto verificare se nellambito della proposta di compensazione, lAgenzia abbia comunque riconosciuto integralmente la spettanza del rimborso richiesto o se invece ne abbia riconosciuto solo una parte. Nel primo caso, infatti, non vi è dubbio che convenga comunque aderire alla proposta di compensazione al fine di bloccare leventuale pignoramento delle somme spettanti a rimborso.
Nel caso, invece, in cui lAgenzia non dovesse riconoscere la spettanza del rimborso per lintera somma, (e, magari, la differenza non riconosciuta fosse alquanto rilevante), si potrebbe valutare la possibilità di non aderire alla proposta. In tal caso, infatti, al fine di bloccare le eventuali azioni cautelari e/o esecutive, il contribuente potrebbe comunque pagare ad Equitalia le somme iscritte a ruolo, in ununica soluzione o a rate mediante una richiesta di dilazione, e al tempo stesso, potrebbe impugnare il silenzio-rifiuto di rimborso da parte delle Entrate, dimostrando innanzitutto la spettanza del credito chiesto a rimborso.
Autore: Rosanna Acierno
Fonte:
Il Sole 24 Ore