Con la crescita delle sofferenze bancarie il Governo pensa ad un modo per accorciare i tempi per pignorare casa al debitore e, in caso di insolvenza, trasferirne la proprietà direttamente allistituto di credito, seppur col consenso dellinteressato ma senza passare per il tribunale. Si tratta, dunque, di una sorta di pignoramento veloce, questo il rischio oggettivo a cui potrebbero andare incontro i consumatori dal 21/3 prossimo quando dovrebbe entrare in vigore il decreto legislativo, allesame del Parlamento, con il quale il Governo intende recepire la direttiva Mutui 4/2014/17
Opposizione forte da parte dellUnione nazione consumatori
Il Professor Stefano Cherti, consulente dellUnione nazionale consumatori, punta il dito contro il terzo comma dellarticolo 120-quinquiesdecies, secondo il quale le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta lestinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore alleccedenza.
Cosa cambierebbe?
Oggi la banca può avviare lazione esecutiva dopo che il mutuatario ha saltato sette rate: larticolo 2744 del codice civile prevede che solo un giudice può dare esecuzione allipoteca iscritta sullimmobile in caso di insolvenza conclamata del debitore. Dopodiché la procedura di pignoramento e messa allasta dellimmobile si conclude. Generalmente il tutto avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo, ragione per cui le banche da tempo vorrebbero potersi rivalere in caso di inadempienza sullimmobile in tempi più veloci. Cosa cambierebbe dunque col decreto? Per il professor Cherti questo modus operandi rischia di divenire preoccupante È grave e pericoloso sia che ci possa essere una modifica successiva alla conclusione del contratto, in barba al principio cardine pacta sunt servanda, sia che si parli di inadempimento del consumatore, senza specificarne la gravità, ad esempio se con riferimento allarticolo1455 del codice civile, ossia un inadempimento che non ha scarsa importanza per la banca o allarticolo 40 del Testo unico bancario, ossia dopo che ci sia stato un ritardato pagamento di almeno sette volte, anche non consecutive. Tutte fattispecie che il testo governativo non chiarisce.
Fare passi indietro conclude lesperto Unc nellunico campo nel quale, grazie alle lenzuolate Bersani, cè stata uneffettiva liberalizzazione, sarebbe un autogol clamoroso .
Per questo lassociazione dei consumatori richiede al più presto di potersi confrontare dinanzi ad un tavolo di discussione con il ministero dellEconomia e lAbi affinché si chiariscano le intenzioni del decreto e permanga la tutela del consumatore, anche se inadempiente. Il rischio è sempre quello di fare di tutta lerba un fascio, confondendo i furbetti da coloro che oggettivamente non possono pagare le rate del mutuo nei tempi stabiliti a causa, magari, di cause esogene (licenziamento, morte coniuge, perdita lavoro, malattia invalidante) sopraggiunte dopo la stipula del contratto di mutuo
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Con la crescita delle sofferenze bancarie il Governo pensa ad un modo per accorciare i tempi per pignorare casa al debitore e, in caso di insolvenza, trasferirne la proprietà direttamente allistituto di credito, seppur col consenso dellinteressato ma senza passare per il tribunale. Si tratta, dunque, di una sorta di pignoramento veloce, questo il rischio oggettivo a cui potrebbero andare incontro i consumatori dal 21/3 prossimo quando dovrebbe entrare in vigore il decreto legislativo, allesame del Parlamento, con il quale il Governo intende recepire la direttiva Mutui 4/2014/17
Opposizione forte da parte dellUnione nazione consumatori
Il Professor Stefano Cherti, consulente dellUnione nazionale consumatori, punta il dito contro il terzo comma dellarticolo 120-quinquiesdecies, secondo il quale le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta lestinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore alleccedenza.
Cosa cambierebbe?
Oggi la banca può avviare lazione esecutiva dopo che il mutuatario ha saltato sette rate: larticolo 2744 del codice civile prevede che solo un giudice può dare esecuzione allipoteca iscritta sullimmobile in caso di insolvenza conclamata del debitore. Dopodiché la procedura di pignoramento e messa allasta dellimmobile si conclude. Generalmente il tutto avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo, ragione per cui le banche da tempo vorrebbero potersi rivalere in caso di inadempienza sullimmobile in tempi più veloci. Cosa cambierebbe dunque col decreto? Per il professor Cherti questo modus operandi rischia di divenire preoccupante È grave e pericoloso sia che ci possa essere una modifica successiva alla conclusione del contratto, in barba al principio cardine pacta sunt servanda, sia che si parli di inadempimento del consumatore, senza specificarne la gravità, ad esempio se con riferimento allarticolo1455 del codice civile, ossia un inadempimento che non ha scarsa importanza per la banca o allarticolo 40 del Testo unico bancario, ossia dopo che ci sia stato un ritardato pagamento di almeno sette volte, anche non consecutive. Tutte fattispecie che il testo governativo non chiarisce.
Fare passi indietro conclude lesperto Unc nellunico campo nel quale, grazie alle lenzuolate Bersani, cè stata uneffettiva liberalizzazione, sarebbe un autogol clamoroso .
Per questo lassociazione dei consumatori richiede al più presto di potersi confrontare dinanzi ad un tavolo di discussione con il ministero dellEconomia e lAbi affinché si chiariscano le intenzioni del decreto e permanga la tutela del consumatore, anche se inadempiente. Il rischio è sempre quello di fare di tutta lerba un fascio, confondendo i furbetti da coloro che oggettivamente non possono pagare le rate del mutuo nei tempi stabiliti a causa, magari, di cause esogene (licenziamento, morte coniuge, perdita lavoro, malattia invalidante) sopraggiunte dopo la stipula del contratto di mutuo
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village