Unistanza a Equitalia e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può tornare a circolare. Non si tratta di una cancellazione delle ganasce fiscali, che può avvenire solo una volta completato il pagamento del dovuto, ma di una sospensione del fermo che avrà però il medesimo effetto: quello di consentire al contribuente di poter utilizzare il proprio veicolo. La procedura, contenuta nella circolare n. 105 di Equitalia, è diventata operativa con la pubblicazione del modello sul sito di Equitalia e riguarda coloro che accedono a un piano di dilazione concesso dallagente della riscossione a far data dal 22 ottobre 2015. La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione (concesso a partire dal 22 ottobre 2015). A tale scopo è stato varato il facsimile di istanza. Qualora la domanda non sia presentata di persona allo sportello, listante dovrà pure aggiungere copia del documento didentità. A quel punto gli uffici di Equitalia procederanno alla verifica di tre elementi sostanziali: primo, che la dilazione alla base della richiesta sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta; secondo, che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo; terzo, che la prima rata del piano risulti integralmente pagata. Se tutto risulterà in regola, lagente della riscossione rilascerà in forma scritta il proprio consenso.
Fonte:
Italia Oggi
Unistanza a Equitalia e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può tornare a circolare. Non si tratta di una cancellazione delle ganasce fiscali, che può avvenire solo una volta completato il pagamento del dovuto, ma di una sospensione del fermo che avrà però il medesimo effetto: quello di consentire al contribuente di poter utilizzare il proprio veicolo. La procedura, contenuta nella circolare n. 105 di Equitalia, è diventata operativa con la pubblicazione del modello sul sito di Equitalia e riguarda coloro che accedono a un piano di dilazione concesso dallagente della riscossione a far data dal 22 ottobre 2015. La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione (concesso a partire dal 22 ottobre 2015). A tale scopo è stato varato il facsimile di istanza. Qualora la domanda non sia presentata di persona allo sportello, listante dovrà pure aggiungere copia del documento didentità. A quel punto gli uffici di Equitalia procederanno alla verifica di tre elementi sostanziali: primo, che la dilazione alla base della richiesta sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta; secondo, che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo; terzo, che la prima rata del piano risulti integralmente pagata. Se tutto risulterà in regola, lagente della riscossione rilascerà in forma scritta il proprio consenso.
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Italia Oggi