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Npl, garanzia pubblica valida 18 mesi

Il governo ne è convinto: la garanzia pubblica a pagamento sulle sofferenze cartolarizzate sarà uno strumento molto efficace per aiutare le banche a smaltire i crediti deteriorati e a liberare spazio in bilancio per nuovi crediti all’economia, soprattutto se si tiene conto che questo strumento fa parte di un’intera strategia mirata a questo fine, che comprende anche le misure già varate l’estate scorsa per accorciare i tempi di riscossione dei crediti, il sostanziale azzeramento dell’imposta di registro alle aste immobiliari e il disegno di legge di riforma delle procedure fallimentari appena presentato in Parlamento. Naturalmente, si fa osservare a Via XX Settembre, poiché è stata scelta la strada di stimolare la nascita di un mercato delle cartolarizzazioni di crediti non performing e non quella di crearlo (attraverso il modello “bad bank”) molto dipenderà da come gli operatori di questo nuovo mercato, cioè le banche stesse, le società-veicolo, i fondi di credito, chi fa il servicing per ottenere un più rapido recupero dei crediti, riusciranno tutti insieme a organizzarsi in modo efficiente.
Quel che è certo – hanno spiegato ieri i tecnici del Mef – è che il negoziato con la Ue è stato molto robusto perché l’obiettivo era arrivare ad uno strumento che, in termini finali, avesse un reale impatto. Se lo strumento non fosse stato utile ed efficace ad ottenere lo scopo – è stato il loro ragionamento – il negoziato con Bruxelles sarebbe stato molto meno lungo. I tecnici hanno spiegato anche che la norma uscita dal consiglio dei ministri di mercoledì autorizza il ministero a concedere la garanzia a pagamento sulle passività emesse per le operazioni di cartolarizzazione per 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Ma il dicastero di Via XX Settembre potrà estendere fino a un massimo di altri 18 mesi il periodo di vigenza della garanzia pubblica, previa approvazione della Commissione europea. I crediti che le banche cederanno verranno trasferiti per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (dunque al netto delle rettifiche) e la garanzia pubblica potrà essere rilasciata solo se le tranches senior delle cartolarizzazioni hanno ottenuto l’Investment grade da una delle quattro grandi agenzie di rating internazionali. Resta inoltre stabilito che il gestore dei crediti in sofferenza (il non performing loans servicer) è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario.
La garanzia dello Stato può essere concessa solo sui titoli senior e diviene efficace solo quando la banca abbia venduto almeno il 50% più 1 dei titoli junior. È una garanzia a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo senior. Il suo prezzo, costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti, sarà crescente nel tempo e consentirà, nelle stime, di aumentare di 200 punti base il prezzo di vendita dei crediti in sofferenza. In sostanza, il Tesoro esercita un ruolo di facilitatore degli accordi fra i vari soggetti del nuovo mercato.
Un mercato sul quale saranno presenti anche le “non banche” e cioè i fondi di credito, le assicurazioni, le società di cartolarizzazione. Nel decreto sono infatti contenute «disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio» che autorizzano i fondi d’investimento alternativi (Fia) italiani a investire in crediti a valere sul proprio patrimonio a favore di soggetti diversi dai consumatori.
C’è inoltre una novità assoluta, voluta dal Mef per garantire alle imprese anche un canale di finanzimento alternativo a quello bancario, all’interno di una strategia europea di finanza per la crescita: si prevede infatti che anche gli hedge funds o Fia con passaporto europeo possano fornire erogazione diretta di crediti alle imprese in Italia. Beninteso, nel rispetto di una serie di condizioni, che prevedono in primo luogo l’autorizzazione dell’autorità competente dello stato membro d’origine a concendere finanziamenti nel paese d’origine. I fondi Ue dovranno avere la forma chiusa e uno schema di funzionamento analogo a quello dei Fia italiani. In terzo luogo, anche nel paese d’origine del Fondo di credito Ue debbono valere norme equivalenti in materia di contenimento e frazionamento del rischio.
Infine, i gestori di questi Fia europei che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia debbono comunicare la loro intenzione alla Banca d’Italia e non potranno operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali Via Nazionale può vietare l’attività; Bankitalia potrà anche stabilire che la loro partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all’albo previsto dal Testo unico bancario. Ai crediti erogati da Fia italiani ed europei si applicheranno, infine, le norme sulla trasparenza e i rapporti con i clienti previste dal Tub.


Autore: Rossella Bocciarelli
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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