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Equitalia, ganasce sospese con le rate

L’accesso alla rateazione del debito con Equitalia potrà consentire di sospendere il fermo amministrativo già iscritto sul veicolo del contribuente e di continuare a circolare. È l’apertura che sta prendendo corpo presso il concessionario su input dell’Ad, Ernesto Maria Ruffini, e che consentirà di mitigare uno degli effetti negativi per il contribuente conseguenti al decreto attuativo della delega fiscale sulla riscossione (Dlgs 159/2015).


Facciamo un passo indietro. La nuova versione dell’articolo 19, comma 1-quater, del Dpr 602/1973 in vigore dal 22 ottobre scorso per effetto del decreto delegato prevede, infatti, che «ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca (..) o il fermo (..), solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione». Rispetto alla versione precedente alla modifica normativa (secondo la quale «sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione»), viene ampliato il raggio delle misure cautelari già concesse che non possono essere automaticamente rimosse con l’ammissione al piano di rateazione. In sostanza, quindi, il fermo amministrativo iscritto prima della concessione della dilazione non può essere cancellato. In questo modo quindi diventa necessario attendere l’estinzione totale del debito con l’agente della riscossione prima di ritornare a circolare.
A questo punto, però, va registrata l’apertura interpretativa che diventerà operativa a breve in base alla linea espressa dall’amministratore delegato di Equitalia Ruffini (che oggi, tra l’altro, sarà audito dalla commissione Finanze al Senato). L’obiettivo, infatti, è di consentire al contribuente che si sia avviato sulla strada della rateazione di continuare a utilizzare il proprio veicolo. Così, a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta (prima o dopo l’entrata in vigore del Dlgs 159/2015) una volta concessa e pagata la prima rata, tutti i debitori potranno neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo, chiedendo a Equitalia di prestare il proprio assenso all’annotazione della sospensione al Pra (Pubblico registro automobilistico). In questo modo si potrà di nuovo circolare con il mezzo.
L’ipotesi di lavoro è quella di agire ulteriormente con una semplificazione della procedura. Quindi, in una prima fase saranno gli uffici di Equitalia a rilasciare una comunicazione con la quale il debitore potrà andare al Pra per annotare la sospensione. In un secondo momento tutta la procedura dovrebbe essere, invece, «concentrata»: si sta già studiando la possibilità di permettere la sospensione e la cancellazione del fermo direttamente presso gli uffici del concessionario pubblico tramite collegamenti telematici con il Pra. Naturalmente bisogna sottolineare come sospensione non significhi cancellazione e quindi per “chiudere” definitivamente il fermo biosgna comunque estinguere tutto il debito per il quale è stato iscritto.
Per quanto riguarda i numeri dei fermi, il rapporto tra iscrizioni e preavvisi è poco più di uno a quattro: a fronte di circa un milione di preavvisi inviati nel 2015, si è proceduto alla misura cautelare all’incirca in 266mila casi.


Autore: Giovanni Parente
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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