Il sequestro preventivo dei beni dellimprenditore, basato su omessi versamenti Iva, è illegittimo se la causa di detti inadempimenti risiede nel ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Spetta in ogni caso al Giudice adito valutare, nel merito, la fondatezza della censura mossa dal ricorrente, che non può essere liquidata con una motivazione del tutto apparente.
Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n.1725/2015 della Corte di Cassazione, sezione terza, depositata ieri nella cancelleria di Piazza Cavour. Il caso riguarda loriginaria impugnazione di un provvedimento di sequestro preventivo di beni, in relazione allomesso versamento dellIVA per lanno 2011.
Il Tribunale di Pescara rigettava la richiesta di riesame del provvedimento, con un ordinanza impugnata dal contribuente in Cassazione. In particolare, il ricorrente palesava che la società aveva operato nel settore delle pubbliche amministrazioni, avendo perciò sofferto dei cronici ritardi nei tempi di pagamento delle relative fatture; contestualmente, si andava accumulando una pesante situazione debitoria nei confronti dellerario per omessi versamenti delle varie imposte. In altre parole, la crisi di liquidità che aveva dato luogo allinadempimento contestato non poteva considerarsi imputabile alla società, atteso che la stessa trovava la propria fonte nel ritardato pagamento di ingenti crediti vantati nei confronti della P.A.
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Fonte:
Milano Finanza
Il sequestro preventivo dei beni dellimprenditore, basato su omessi versamenti Iva, è illegittimo se la causa di detti inadempimenti risiede nel ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Spetta in ogni caso al Giudice adito valutare, nel merito, la fondatezza della censura mossa dal ricorrente, che non può essere liquidata con una motivazione del tutto apparente.
Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n.1725/2015 della Corte di Cassazione, sezione terza, depositata ieri nella cancelleria di Piazza Cavour. Il caso riguarda loriginaria impugnazione di un provvedimento di sequestro preventivo di beni, in relazione allomesso versamento dellIVA per lanno 2011.
Il Tribunale di Pescara rigettava la richiesta di riesame del provvedimento, con un ordinanza impugnata dal contribuente in Cassazione. In particolare, il ricorrente palesava che la società aveva operato nel settore delle pubbliche amministrazioni, avendo perciò sofferto dei cronici ritardi nei tempi di pagamento delle relative fatture; contestualmente, si andava accumulando una pesante situazione debitoria nei confronti dellerario per omessi versamenti delle varie imposte. In altre parole, la crisi di liquidità che aveva dato luogo allinadempimento contestato non poteva considerarsi imputabile alla società, atteso che la stessa trovava la propria fonte nel ritardato pagamento di ingenti crediti vantati nei confronti della P.A.
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Fonte:
Milano Finanza