Il deposito delle relate di notifica, volte a comprovare leffettiva notificazione delle cartelle di pagamento, non può avvenire per la prima volta nel grado dappello. Tali documenti, se non prodotti nel primo grado del giudizio, non possono essere introdotti in secondo grado, risultando altrimenti violato il divieto di nuove prove in appello sancito dallarticolo 58, comma 1, del dlgs 546/92; né tantomeno, la disposizione può essere aggirata facendo leva sul comma 2 del medesimo articolo 58, che consente la produzione in appello di nuovi documenti, dovendo riferirsi tale eventualità alla sola allegazione di documenti che non abbiano un valore decisivo di prova.
I principi di cui sopra si leggono nella sentenza n. 9755/33/15 della Ctr di Napoli, depositata in segreteria lo scorso 5 novembre.
Il collegio partenopeo ha rigettato lappello proposto da Equitalia, contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte allintimazione di pagamento impugnata; nel giudizio provinciale, lagente della riscossione era rimasto contumace, per poi fondare limpugnazione della sentenza proprio sulle relate di notifica, ritenendo di poter produrre tali documenti anche per la prima volta in appello.
La Ctr ritiene che «vada fatta distinzione tra documenti nuovi e prove omesse per inattività di una delle parti processuali» e che «lapparente contraddizione allinterno del citato art. 58 del dlgs 546/92 deve essere risolta ritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria, in quanto lindiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove di cui al primo comma».
Interessante anche lulteriore argomentazione resa nella sentenza in commento, secondo cui una diversa prospettazione del caso violerebbe il principio di «lealtà processuale» e comprimerebbe il diritto di difesa, poiché il contribuente «perderebbe un grado di giudizio per negligenza della controparte». In definitiva, conclude il collegio, «lente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento». Lappellante agente della riscossione è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Autore: Nicola Fuoco
Fonte:
Italia Oggi
Il deposito delle relate di notifica, volte a comprovare leffettiva notificazione delle cartelle di pagamento, non può avvenire per la prima volta nel grado dappello. Tali documenti, se non prodotti nel primo grado del giudizio, non possono essere introdotti in secondo grado, risultando altrimenti violato il divieto di nuove prove in appello sancito dallarticolo 58, comma 1, del dlgs 546/92; né tantomeno, la disposizione può essere aggirata facendo leva sul comma 2 del medesimo articolo 58, che consente la produzione in appello di nuovi documenti, dovendo riferirsi tale eventualità alla sola allegazione di documenti che non abbiano un valore decisivo di prova.
I principi di cui sopra si leggono nella sentenza n. 9755/33/15 della Ctr di Napoli, depositata in segreteria lo scorso 5 novembre.
Il collegio partenopeo ha rigettato lappello proposto da Equitalia, contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte allintimazione di pagamento impugnata; nel giudizio provinciale, lagente della riscossione era rimasto contumace, per poi fondare limpugnazione della sentenza proprio sulle relate di notifica, ritenendo di poter produrre tali documenti anche per la prima volta in appello.
La Ctr ritiene che «vada fatta distinzione tra documenti nuovi e prove omesse per inattività di una delle parti processuali» e che «lapparente contraddizione allinterno del citato art. 58 del dlgs 546/92 deve essere risolta ritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria, in quanto lindiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove di cui al primo comma».
Interessante anche lulteriore argomentazione resa nella sentenza in commento, secondo cui una diversa prospettazione del caso violerebbe il principio di «lealtà processuale» e comprimerebbe il diritto di difesa, poiché il contribuente «perderebbe un grado di giudizio per negligenza della controparte». In definitiva, conclude il collegio, «lente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento». Lappellante agente della riscossione è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Autore: Nicola Fuoco
Fonte:
Italia Oggi