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Sì Violazione segreto bancario: i dati possono essere usati dal Fisco italiano

La Corte di Cassazione, in seguito alle ordinanze 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, ha ammesso l’utilizzo dei dati bancari trafugati da dipendenti di istituti bancari in violazione al segreto bancario attraverso la sentenza n°16950 dello scorso  19 agosto 2015

Cosa cambia? In sostanza il Fisco, per un avviso di accertamento, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

La vicenda processuale che ha portato la Cassazione ad accogliere il ricorso dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge (in particolare degli articoli 37 e 41 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 191 del cpp) contro una sentenza della Ctr di Bolzano che dichiarava inadoperabili i dati contenuti nella documentazione bancaria trafugata da un funzionario di una banca estera poi divulgata in altri Stati dell’Ue..

La Cassazione ha accolto il ricorso messo in atto dall’Agenzia delle Entrate dando continuità ai principi di diritto enunciati nelle ordinanze gemelle 8605 e 8606 del 28 aprile scorso

  • i dati provenienti da un’autorità straniera sono legittimi sulla base della direttiva77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca  assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle  imposte;
  • la direttiva prevede lo scambio di qualsiasi informazione che appaia utile ad un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio nei diversi Stati membri. L’art. 1, n.1, della direttiva dispone, infatti, che le competenti autorità degli Stati membri scambiano ogni informazione atta a permettere un corretto accertamento delle imposte;
  • l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva obbliga l’autorità competente di uno Stato membro a comunicare, senza previa domanda, all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni atte a consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, qualora abbia motivo di presumere che esistano una riduzione o un esonero anormali d’imposta in tale altro Stato membro;
  • il segreto bancario non limita in alcun modo la cooperazione informativa, non imponendo l’articolo 8 della direttiva l’obbligo di trasmettere informazioni quando la legislazione non autorizzi l’autorità competente dello Stato, che dovrebbe fornire le informazioni, a raccogliere o a utilizzare queste notizie e quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico.

Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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