Sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, è stata pubblicata la Legge n. 132/2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83/2015, che introduce importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dellamministrazione giudiziaria, oltreché in materia fallimentare.
Tra le tante novità introdotte, ci sono i nuovi limiti riguardanti la pignorabilità delle pensioni e stipendi (13, c. 1 lett. l), DL 83/2015 conv. in L. 132/2015 con modifica dellart. 545, co. 7, 8 e 9, cod. proc. civ) da parte dei creditori in caso di insolvenza del soggetto debitore.
I nuovi limiti di pignorabilità verranno applicati per i pignoramenti notificati oltre il 27 giugno 2015, per quelli precedenti a tale data si applicheranno invece le precedenti norme in materia.
Una sintesi dei vecchi limiti, ancora valevoli per i pignoramenti notificati ante 2015, e che è dunque importante tenere a mente:
Le vecchie regole (PENSIONI) prevedevano che:
1) se latto di pignoramento veniva notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore aveva laccredito della pensione, non cera alcun limite di pignorabilità, ma il pignoramento poteva avvenire su tutte le somme disponibili (comprese quelle che vi sarebbero state accreditate sino alla data delludienza di assegnazione), eccetto lultimo accredito di pensione. Le somme disponibili sul conto tornavano a disposizione del debitore dopo ludienza di assegnazione;
2) se latto di pignoramento veniva notificato direttamente allistituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venisse erogato, il pignoramento poteva avvenire:
nella generalità dei casi nel limite di 1/5 dellimporto della pensione;
nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato per i crediti alimentari;
nel limite di 1/5 per i crediti dello Stato, Province o Comuni;
fino alla metà della base pignorabile in caso di pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, ecc.).
Le vecchie regole (STIPENDI) prevedevano che:
La legge ante luglio 2015 prevedeva una diversa regolamentazione dei pignoramenti dello stipendio a seconda che il creditore avesse inteso notificare latto di pignoramento:
alla banca dove il lavoratore aveva depositato lo stipendio
In questo caso il pignoramento del conto corrente poteva riguardare tutte le somme depositate dal dipendente (salvo lultimo emolumento che, dal 2013, non era più pignorabile), e comprendeva anche quelle che sarebbero state depositate sino alla data delludienza di assegnazione, davanti al giudice dellesecuzione (data indicata nellatto di pignoramento). Dopo ludienza, il conto tornava nella piena disponibilità del lavoratore, esente da qualsiasi tipo di vincolo.
direttamente allazienda prima che il datore di lavoro procedesse allaccredito dello stipendio sul conto.
Il pignoramento direttamente presso il datore di lavoro, effettuato prima dellaccredito della retribuzione sul conto corrente poteva avvenire così come indicato al punto 2 sul pignoramento pensioni.
Cosa cambia? Qui di seguito la nuova normativa vigente e i limiti che i creditori dovranno necessariamente rispettare per i pignoramenti notificanti post 27 giugno
Nuovi limiti PIGNORAMENTO PENSIONI
1) se latto di pignoramento è notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore ha laccredito della pensione:
per le mensilità accreditate su conto prima dellesecuzione del pignoramento è fissato il limite di impignorabilità pari al triplo dellassegno sociale. (Fissato in 448,52. Il creditore da giugno ha accesso unicamente allimporto eccedente 1.345,56 euro (448,52 x3);
per le mensilità accreditate sul conto nel giorno del pignoramento o nei giorni successivi valgono i vecchi limiti previsti nel caso in cui latto di pignoramento era notificato direttamente allistituto previdenziale;
2) se latto di pignoramento è notificato direttamente allistituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venga erogato, il pignoramento può avvenire solo sulla parte dellemolumento che eccede lammontare dellassegno sociale aumentato della metà. Quindi, poiché lassegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, il limite di impignorabilità è dato da 672,78 ossia [448,52 + (448,52/2)]. La parte eccedente tale limite è pignorabile nei vecchi limiti (nella generalità dei casi nella misura di 1/5; per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, ecc.).
Nuovi limiti PIGNORAMENTO STIPENDI
Se laccredito dello stipendio avviene prima del pignoramento, il creditore può pignorare solo limporto eccedente il triplo dellassegno sociale che, almeno per il 2015, è pari a 448,52.
Qualora invece il debitore abbia una retribuzione inferiore al triplo dellassegno sociale, questa risulterà intoccabile ai fini del pignoramento
Per le mensilità di stipendio che risultano invece accreditate sul conto corrente nel giorno del pignoramento o successivamente, il creditore è legittimato a prelevare dal conto gli importi seguendo i vecchi limiti prima concessi nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro
Pignoramento dello stipendio ancora presso il datore di lavoro
Se laccredito dello stipendio avviene alla data del pignoramento o successivamente, il creditore può pignorare secondo le vecchie regole
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, è stata pubblicata la Legge n. 132/2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83/2015, che introduce importanti novità in materia fallimentare, civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dellamministrazione giudiziaria, oltreché in materia fallimentare.
Tra le tante novità introdotte, ci sono i nuovi limiti riguardanti la pignorabilità delle pensioni e stipendi (13, c. 1 lett. l), DL 83/2015 conv. in L. 132/2015 con modifica dellart. 545, co. 7, 8 e 9, cod. proc. civ) da parte dei creditori in caso di insolvenza del soggetto debitore.
I nuovi limiti di pignorabilità verranno applicati per i pignoramenti notificati oltre il 27 giugno 2015, per quelli precedenti a tale data si applicheranno invece le precedenti norme in materia.
Una sintesi dei vecchi limiti, ancora valevoli per i pignoramenti notificati ante 2015, e che è dunque importante tenere a mente:
Le vecchie regole (PENSIONI) prevedevano che:
1) se latto di pignoramento veniva notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore aveva laccredito della pensione, non cera alcun limite di pignorabilità, ma il pignoramento poteva avvenire su tutte le somme disponibili (comprese quelle che vi sarebbero state accreditate sino alla data delludienza di assegnazione), eccetto lultimo accredito di pensione. Le somme disponibili sul conto tornavano a disposizione del debitore dopo ludienza di assegnazione;
2) se latto di pignoramento veniva notificato direttamente allistituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venisse erogato, il pignoramento poteva avvenire:
nella generalità dei casi nel limite di 1/5 dellimporto della pensione;
nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato per i crediti alimentari;
nel limite di 1/5 per i crediti dello Stato, Province o Comuni;
fino alla metà della base pignorabile in caso di pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, ecc.).
Le vecchie regole (STIPENDI) prevedevano che:
La legge ante luglio 2015 prevedeva una diversa regolamentazione dei pignoramenti dello stipendio a seconda che il creditore avesse inteso notificare latto di pignoramento:
alla banca dove il lavoratore aveva depositato lo stipendio
In questo caso il pignoramento del conto corrente poteva riguardare tutte le somme depositate dal dipendente (salvo lultimo emolumento che, dal 2013, non era più pignorabile), e comprendeva anche quelle che sarebbero state depositate sino alla data delludienza di assegnazione, davanti al giudice dellesecuzione (data indicata nellatto di pignoramento). Dopo ludienza, il conto tornava nella piena disponibilità del lavoratore, esente da qualsiasi tipo di vincolo.
direttamente allazienda prima che il datore di lavoro procedesse allaccredito dello stipendio sul conto.
Il pignoramento direttamente presso il datore di lavoro, effettuato prima dellaccredito della retribuzione sul conto corrente poteva avvenire così come indicato al punto 2 sul pignoramento pensioni.
Cosa cambia? Qui di seguito la nuova normativa vigente e i limiti che i creditori dovranno necessariamente rispettare per i pignoramenti notificanti post 27 giugno
Nuovi limiti PIGNORAMENTO PENSIONI
1) se latto di pignoramento è notificato alla banca o posta dove il soggetto debitore ha laccredito della pensione:
per le mensilità accreditate su conto prima dellesecuzione del pignoramento è fissato il limite di impignorabilità pari al triplo dellassegno sociale. (Fissato in 448,52. Il creditore da giugno ha accesso unicamente allimporto eccedente 1.345,56 euro (448,52 x3);
per le mensilità accreditate sul conto nel giorno del pignoramento o nei giorni successivi valgono i vecchi limiti previsti nel caso in cui latto di pignoramento era notificato direttamente allistituto previdenziale;
2) se latto di pignoramento è notificato direttamente allistituto di previdenza (INPS), quindi prima che il rateo di pensione venga erogato, il pignoramento può avvenire solo sulla parte dellemolumento che eccede lammontare dellassegno sociale aumentato della metà. Quindi, poiché lassegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, il limite di impignorabilità è dato da 672,78 ossia [448,52 + (448,52/2)]. La parte eccedente tale limite è pignorabile nei vecchi limiti (nella generalità dei casi nella misura di 1/5; per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, ecc.).
Nuovi limiti PIGNORAMENTO STIPENDI
Se laccredito dello stipendio avviene prima del pignoramento, il creditore può pignorare solo limporto eccedente il triplo dellassegno sociale che, almeno per il 2015, è pari a 448,52.
Qualora invece il debitore abbia una retribuzione inferiore al triplo dellassegno sociale, questa risulterà intoccabile ai fini del pignoramento
Per le mensilità di stipendio che risultano invece accreditate sul conto corrente nel giorno del pignoramento o successivamente, il creditore è legittimato a prelevare dal conto gli importi seguendo i vecchi limiti prima concessi nel caso di pignoramento presso il datore di lavoro
Pignoramento dello stipendio ancora presso il datore di lavoro
Se laccredito dello stipendio avviene alla data del pignoramento o successivamente, il creditore può pignorare secondo le vecchie regole
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village