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Riscossione, restyling a due facce

Le rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento trovano un maggior respiro con la riforma della riscossione, anche se non raggiungono un perfetto allineamento, contrariamente alle previsioni della legge delega. Le dilazioni dell’agente della riscossione restano invece invariate, quanto al periodo massimo di durata, e, sotto l’aspetto degli effetti sulle procedure in corso, registrano alcuni peggioramenti.
Sono le principali modifiche contenute nel Dlgs sulla riscossione, atteso in Gazzetta Ufficiale dopo l’ok definitivo del Governo di martedì scorso.


La rateazione degli avvisi
Il numero minimo di rate degli avvisi bonari passa da 6 a 8 rate trimestrali, fermo restando il periodo massimo di 20 rate trimestrali, per importi maggiori di 20mila euro. Gli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza possono essere dilazionati da un minimo di 8 rate trimestrali (invariato) a un massimo di 16 rate trimestrali (erano 12).
Resta inoltre fermo il principio secondo cui la dilazione decade se non si paga la prima o unica rata ouna delle rate diverse dalla prima entro quella successiva. Viene però introdotto il lieve inadempimento che salva la dilazione da piccoli errori o omissioni: il ritardo del pagamento della prima o unica rata non superiore a 7 giorni, o l’omesso versamento di una rata diversa dalla prima per un importo non superiore al 3% e comunque a 10mila euro.
Se si decade, la sanzione irrogabile inoltre diventa il 45% dell’importo non versato (era il 60%).
Le novità si applicano a partire dagli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni 2014 (per i controlli ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973) o alle dichiarazioni 2013 (per i controlli ex articolo 36-ter). Le modifiche relative agli atti di accertamento si applicano invece alle definizioni intervenute dall’entrata in vigore del Dlgs.


Chance rimessione per i ruoli
La dilazione dell’agente della riscossione non cambia per quanto attiene alle durate. Viene invece previsto un ulteriore intervento a favore dei soggetti in difficoltà che consiste nella rimessione in termini di dilazioni scadute, a condizione che si versino le rate non pagate. In precedenza la dilazione decaduta non poteva essere più rateizzata. A fronte di questa nuova facoltà, si riduce da 8 a 5 il numero delle rate omesse che determina la perdita del beneficio del termine.
Si estende la rimessione in termini alle dilazioni scadute nei 24 mesi precedenti la sua entrata in vigore. Per ottenerla, basterà presentare un’istanza entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole. La nuova rateazione non potrà eccedere 72 rate mensili. Si decadrà inoltre con il mancato pagamento due rate, anche non consecutive.


Gli effetti su fermi e ipoteche
Quanto agli effetti della presentazione della domanda di dilazione, si conferma l’inibizione a iscrivere ipoteca e fermo amministrativo. Restano però salvi i provvedimenti già adottati.
Si stabilisce inoltre che, in caso di accoglimento dell’istanza, non possano essere avviate nuove attività di recupero coattivo, mentre per quelle già in corso la sospensione delle procedure opera solo con il pagamento della prima rata.
Inoltre, non possono mai essere dilazionate le somme oggetto delle segnalazioni delle Pa, eseguitein base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In forza di questa disposizione, tutte le Pa che devono procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme superiori a 10mila euro devono interrogare il sistema di Equitalia per verificare se il beneficiario ha morosità almeno pari a tale cifra: in caso di riscontro positivo, viene notificato il pignoramento presso terzi, con l’ordine di versare le somme dovute, direttamente nelle casse dell’agente. In conseguenza della riforma, dunque, se Equitalia ha già ricevuto la segnalazione dell’ente pubblico, l’importo corrispondente non potrà essere dilazionato.


Autore: Luigi Lovecchio
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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