L’amministratore di condominio può sospendere l’erogazione dei servizi ai condòmini che siano in ritardo con i pagamenti? La risposta, secondo il Tribunale di Modena, è positiva.
I giudici del Tribunale emiliano si sono pronunciati in tal senso con un’ordinanza del 5 giugno 2015, che merita attenzione poiché rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo terzo comma dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, riguardante la sospensione dei servizi condominiali suscettibili di separato godimento. La norma specifica che nel caso in cui lo stato di morosità un condomino si protragga per oltre un semestre, l’amministratore può sospendergli la fruizione dei servizi suscettibili di autonomo godimento. In che modo può farlo? E a questa domanda che i giudici hanno dato risposta.
Nel caso che li ha portati a pronunciarsi, un amministratore aveva sospeso all’occupante di un appartamento il servizio di acqua potabile a causa del suo perdurante stato di morosità. Secondo il Tribunale modenese, l’articolo 63 non richiede che la sospensione del servizio sia prevista dal regolamento condominiale, quindi l’amministratore può sospendere i servizi di propria iniziativa, ossia senza preventiva autorizzazione giudiziale, purché caso in cui lo stato di morosità l’intervento sospensivo possa essere operato intervenendo sulle parti comuni dell’impianto. Rispetto al servizio idrico spesso viene tirata in ballo la sua essenzialità, al fine di bloccare l’azione dell’amministratore condominiale. I giudici del Tribunale di Modena non hanno affrontato la questione, in quanto, nelle more del giudizio, il condomino aveva perso la sua qualifica (e, tra l’altro, anche la legittimazione ad agire in giudizio) perché l’immobile era stato pignorato. Le spese per arrivare alla sospensione del servizio devono essere sostenute dal condominio, che potrà poi rivalersi sull’ex condomino moroso anche per questo costo.
Autore: Alessandro Gallucci
Fonte:
Il Sole 24 Ore
L’amministratore di condominio può sospendere l’erogazione dei servizi ai condòmini che siano in ritardo con i pagamenti? La risposta, secondo il Tribunale di Modena, è positiva.
I giudici del Tribunale emiliano si sono pronunciati in tal senso con un’ordinanza del 5 giugno 2015, che merita attenzione poiché rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo terzo comma dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, riguardante la sospensione dei servizi condominiali suscettibili di separato godimento. La norma specifica che nel caso in cui lo stato di morosità un condomino si protragga per oltre un semestre, l’amministratore può sospendergli la fruizione dei servizi suscettibili di autonomo godimento. In che modo può farlo? E a questa domanda che i giudici hanno dato risposta.
Nel caso che li ha portati a pronunciarsi, un amministratore aveva sospeso all’occupante di un appartamento il servizio di acqua potabile a causa del suo perdurante stato di morosità. Secondo il Tribunale modenese, l’articolo 63 non richiede che la sospensione del servizio sia prevista dal regolamento condominiale, quindi l’amministratore può sospendere i servizi di propria iniziativa, ossia senza preventiva autorizzazione giudiziale, purché caso in cui lo stato di morosità l’intervento sospensivo possa essere operato intervenendo sulle parti comuni dell’impianto. Rispetto al servizio idrico spesso viene tirata in ballo la sua essenzialità, al fine di bloccare l’azione dell’amministratore condominiale. I giudici del Tribunale di Modena non hanno affrontato la questione, in quanto, nelle more del giudizio, il condomino aveva perso la sua qualifica (e, tra l’altro, anche la legittimazione ad agire in giudizio) perché l’immobile era stato pignorato. Le spese per arrivare alla sospensione del servizio devono essere sostenute dal condominio, che potrà poi rivalersi sull’ex condomino moroso anche per questo costo.
Autore: Alessandro Gallucci
Fonte:
Il Sole 24 Ore