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Esdebitazione senza automatismi

Un argine all’utilizzo troppo spregiudicato di un istituto come l’esdebitazione, la liberazione dai debiti residui alla chiusura del fallimento. La Corte di cassazione, con la sentenza 17386 della Prima sezione civile, depositata ieri, ha ricordato che non esiste alcun automatismo nella concessione del benefici, che la valutazione dell’autorità giudiziaria è necessaria e ineludibile e che, comunque, è indispensabile un pagamento almeno significativo dei creditori.

Su questi presupposti, la Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d’appello di Roma contrario al riconoscimento del beneficio per un imprenditore che aveva sollecitato l’azzeramento della propria posizione debitoria, malgrado l’assai esigua percentuale di soddisfazione dei crediti da parte dell’attivo disponibile. In cifre, alla fine, il totale dei pagamenti effettuati assommava complessivamente a circa 57mila euro, mentre il totale dei crediti ammessi al passivo sfiorava i 4 milioni. A restare del tutto a bocca asciutta erano stati soprattutto i creditori chirografari.


La difesa aveva sottolineato come il diniego dell’esdebitazione fosse stato pronunciato sulla base di valutazioni assolutamente estranee alla norma (articolo 142 della nuova Legge fallimentare) che in realtà punta a «favorire il fallito onesto ma sfortunato, indipendentemente da qualsiasi accertamento sull’entità dei pagamenti ottenuti dai creditori concorsuali». Inoltre si metteva in luce un possibile profilo di contrasto con gli specifici criteri della legge delega per la riforma della disciplina del fallimento che non prevedevano affatto l’esigenza di un bilanciamento tra le ragioni del fallito e quelle dei creditori.
La Cassazione, nel respingere le argomentazioni della difesa, puntualizza che la disposizione esclude la concessione del beneficio se i creditori non sono stati soddisfatti neppure in parte. Il riferimento alla soddisfazione, ricorda la Corte, attribuisce evidentemente all’autorità giudiziaria un margine di discrezionalità sulla portata di effettiva soddisfazione delle ripartizioni per i creditori. La parzialità infatti, osserva la sentenza, può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, sulla totalità di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei singoli crediti.


Le stesse Sezioni unite (sentenza n. 24214 del 2011) hanno fatto riferimento al «prudente apprezzamento» del giudice nel confrontare quanto complessivamente dovuto con le ripartizioni effettuate.
Quanto invece al possibile profilo di contrasto con i principi della legge delega, anche questi sono inesistenti nel giudizio della Cassazione. Essi infatti indicano le condizioni minime per l’esdebitazione e non impediscono certo al legislatore di fissare condizioni ulteriori nell’esercizio della delega per la disciplina del procedimento e dei presupposti del beneficio.


Autore: Giovanni Negri
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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