Lultima riforma del processo civile ha sancito che il creditore nel caso di pignoramento in banca di pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente può procedere al pignoramento di quanto gli spetta seguendo alcuni limiti:
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Per le somme già depositate al momento della notifica del pignoramento, il creditore può richiedere alla banca una cifra insita nel conto corrente pari a quanto eccede il triplo dellassegno sociale, che per lanno 2015 e per una sola persona. In base a quanto riportato nella Circolare INPS 9 gennaio 2015 n. 1, è pari ad euro 5.830,63 annui (ossia 448,51 euro mensili per 13 mensilità) Quindi, se un conto corrente contiene 2.000 euro al momento della notifica del pignoramento, la banca può dare al creditore solo una cifra pari a 654,44 euro
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Per quanto concerne le somme che verranno accreditare in seguito alla notifica del precetto e sempre che dipendano da stipendi, Tfr e pensioni, lesecuzione forzata sul conto corrente può avvenire nella misura di 1/5, e se al pignoramento prendono parte differenti creditori di categorie diverse non oltre la metà.
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Le norme sui nuovi limiti di pignoramento del conto corrente valgono anche per i privati e non solo per Equitalia a differenza del divieto di pignoramento della prima casa
Se il debitore ha ricevuto un atto di precetto, indipendentemente dal creditore, e teme il conto corrente possa essere oggetto di pignoramento, è bene precisare che il conto non verrà più bloccato al 100%, ma solo nella misura che eccede i 1.345,56 a patto che sul conto transitino solo redditi prodotti con rapporto di lavoro o pensione.
Nei successivi accrediti il debitore non dovrà più temere il blocco totale, varranno gli stessi limiti previsti dal codice di procedura in caso di pignoramento presso il datore di lavoro o lInps: ossia la misura massima di 1/5 , che aumenta a 1/2 nel caso di concorso tra più creditori.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Lultima riforma del processo civile ha sancito che il creditore nel caso di pignoramento in banca di pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente può procedere al pignoramento di quanto gli spetta seguendo alcuni limiti:
Se il debitore ha ricevuto un atto di precetto, indipendentemente dal creditore, e teme il conto corrente possa essere oggetto di pignoramento, è bene precisare che il conto non verrà più bloccato al 100%, ma solo nella misura che eccede i 1.345,56 a patto che sul conto transitino solo redditi prodotti con rapporto di lavoro o pensione.
Nei successivi accrediti il debitore non dovrà più temere il blocco totale, varranno gli stessi limiti previsti dal codice di procedura in caso di pignoramento presso il datore di lavoro o lInps: ossia la misura massima di 1/5 , che aumenta a 1/2 nel caso di concorso tra più creditori.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village