Equitalia può procedere al pignoramento provando il credito e dunque la validità dell esecuzione forzata nei confronti del debitore producendo in giudizio solo lestratto di ruolo e non è più necessario produrre la copia della cartella esattoriale notificata al contribuente. Latto in originale in effetti non é mai in possesso della società di riscossione ma del contribuente. A decidere in tal senso è stata la Cassazione nella sentenza dello scorso giugno precisamente n. 12888 del 23.6.15.
Chiaramente nel caso in cui il contribuente asserisse di non aver mai ricevuto una cartella, la prova contraria dovrà necessariamente passare per la relata di notifica o per lavviso di ricevimento, ma oltre a questi documenti basterà lestratto di ruolo, che come si legge nella Sentenza, altro non è che una riproduzione perfetta della cartella stessa.
La Sentenza si è espressa ed ha cercato di fare luce su una delle questioni più dibattute in materia di pignoramenti da parte di Equitalia che riguarda appunto la possibilità di considerare sufficiente, ai fini della prova del credito fatto valere dallEnte di riscossione, il deposito dellestratto di ruolo senza necessità di produrre anche le cartelle notificate. Stando ai pareri dei giudici supremi interpellati Equitalia può procedere al pignoramento senza dover produrre gli originali, che come dicevamo pocanzi sono generalmente nelle sole mani del debitore.
Questa analisi, fanno notare gli esperti, potrebbe contrastare con quanto stabilito dalla legge Art. 26 D.P.R. 602/1973 che stabilisce invece che Equitalia è tenuta a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relativa notificazione ed è tenuta a esibirla su richiesta del contribuente o dellamministrazione. Ma i giudici, forse trattandosi di una questione di prova, hanno stabilito che è sufficiente lestratto di ruolo . Anche se è bene precisare che affinché lestratto di ruolo possa bastare per provare il credito e poter procedere poi con lesecuzione forzata, sono necessari determinati requisiti.
Lestratto di ruolo dovrà possedere al suo interno:
-
dati del contribuente;
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dati dellente creditore;
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numero della cartella;
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importo dovuto;
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importo già riscosso e importo residuo;
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aggio;
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descrizione del tributo;
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codice e anno di riferimento del tributo;
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anno di iscrizione a ruolo;
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data di esecutività del ruolo;
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estremi della notifica della cartella.
La decisione della Cassazione non stupisce del tutto in quanto già in una precedente sentenza del 2014 n. 10326/2014 questa aveva affermato che quando il destinatario della cartella ne contesta il vizio di notifica e secondo Equitalia invece esso è regolare, allora non sussiste lobbligo da parte di Equitalia di dover produrre la copia integrale della cartella.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Equitalia può procedere al pignoramento provando il credito e dunque la validità dell esecuzione forzata nei confronti del debitore producendo in giudizio solo lestratto di ruolo e non è più necessario produrre la copia della cartella esattoriale notificata al contribuente. Latto in originale in effetti non é mai in possesso della società di riscossione ma del contribuente. A decidere in tal senso è stata la Cassazione nella sentenza dello scorso giugno precisamente n. 12888 del 23.6.15.
Chiaramente nel caso in cui il contribuente asserisse di non aver mai ricevuto una cartella, la prova contraria dovrà necessariamente passare per la relata di notifica o per lavviso di ricevimento, ma oltre a questi documenti basterà lestratto di ruolo, che come si legge nella Sentenza, altro non è che una riproduzione perfetta della cartella stessa.
La Sentenza si è espressa ed ha cercato di fare luce su una delle questioni più dibattute in materia di pignoramenti da parte di Equitalia che riguarda appunto la possibilità di considerare sufficiente, ai fini della prova del credito fatto valere dallEnte di riscossione, il deposito dellestratto di ruolo senza necessità di produrre anche le cartelle notificate. Stando ai pareri dei giudici supremi interpellati Equitalia può procedere al pignoramento senza dover produrre gli originali, che come dicevamo pocanzi sono generalmente nelle sole mani del debitore.
Questa analisi, fanno notare gli esperti, potrebbe contrastare con quanto stabilito dalla legge Art. 26 D.P.R. 602/1973 che stabilisce invece che Equitalia è tenuta a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relativa notificazione ed è tenuta a esibirla su richiesta del contribuente o dellamministrazione. Ma i giudici, forse trattandosi di una questione di prova, hanno stabilito che è sufficiente lestratto di ruolo . Anche se è bene precisare che affinché lestratto di ruolo possa bastare per provare il credito e poter procedere poi con lesecuzione forzata, sono necessari determinati requisiti.
Lestratto di ruolo dovrà possedere al suo interno:
La decisione della Cassazione non stupisce del tutto in quanto già in una precedente sentenza del 2014 n. 10326/2014 questa aveva affermato che quando il destinatario della cartella ne contesta il vizio di notifica e secondo Equitalia invece esso è regolare, allora non sussiste lobbligo da parte di Equitalia di dover produrre la copia integrale della cartella.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village