Con il decreto Legge del 27.6.2015 n. 83 art. 12 il Governo introduce il nuovo art. 2929 bis c.c, che menziona l Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Il ddl consente ai creditori di pignorare limmobile del debitore anche nel caso in cui questultimo lo abbia volontariamente ceduto a terzi sotto forma di donazione o lo abbia assoggettato a vincolo di indisponibilità al solo scopo di sfuggire al pignoramento risultando incapiente.
La norma accelera e facilita i creditori nellintraprendere gli atti della procedura direttamente contro i terzi senza dover necessariamente aspettare le lungaggini derivanti da un giudizio di revocatoria dellatto con cui il debitore ha trasferito i propri beni ad altri. La nuova norma dunque rende più semplice ed immediata lesecuzione forzata consentendo un guadagno in termini di tempo e di denaro da parte del creditore che avrà ora un ruolo maggiormente attivo nel processo di pignoramento.
Prima che il Governo emanasse tale decreto aggiuntivo, invece, il creditore per recuperare il dovuto dal debitore, che aveva cercato di estrometterlo dal patrimonio, era obbligato a incominciare una causa c.d di revocatoria Art. 2901 cod. civ.
Dopo questo decreto, la situazione cambia radicalmente a favore del creditore che:
-
per gli atti a titolo gratuito (trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione) compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito può pignorare direttamente il bene senza dover iniziare il giudizio di revocatoria. A patto che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dellatto incriminato.
-
Per gli atti a titolo oneroso invece continua a sussistere il preventivo obbligo di iniziare e concludere lazione revocatoria.
Al debitore e al terzo è tuttavia concessa la possibilità di contestare il pignoramento iniziando un giudizio in Tribunale di opposizione agli atti esecutivi in cui, tuttavia, può essere fatta valere esclusivamente la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto per il pignoramento. Ossia il debitore o il terzo potranno salvarsi dal pignoramento o quanto meno bloccarlo fino a giudizio solo nel caso in cui dimostrino alternativamente:
-
che il pignoramento è stato trascritto dopo un anno dalla trascrizione dellatto compiuto dal debitore;
-
che latto compiuto dal debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.
È bene inoltre ricordare che la norma non è retroattiva e dunque che potranno usufruirne unicamente i creditori che agiranno sulle procedure esecutive iniziate oltre il 27 giugno 2015
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Con il decreto Legge del 27.6.2015 n. 83 art. 12 il Governo introduce il nuovo art. 2929 bis c.c, che menziona l Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Il ddl consente ai creditori di pignorare limmobile del debitore anche nel caso in cui questultimo lo abbia volontariamente ceduto a terzi sotto forma di donazione o lo abbia assoggettato a vincolo di indisponibilità al solo scopo di sfuggire al pignoramento risultando incapiente.
La norma accelera e facilita i creditori nellintraprendere gli atti della procedura direttamente contro i terzi senza dover necessariamente aspettare le lungaggini derivanti da un giudizio di revocatoria dellatto con cui il debitore ha trasferito i propri beni ad altri. La nuova norma dunque rende più semplice ed immediata lesecuzione forzata consentendo un guadagno in termini di tempo e di denaro da parte del creditore che avrà ora un ruolo maggiormente attivo nel processo di pignoramento.
Prima che il Governo emanasse tale decreto aggiuntivo, invece, il creditore per recuperare il dovuto dal debitore, che aveva cercato di estrometterlo dal patrimonio, era obbligato a incominciare una causa c.d di revocatoria Art. 2901 cod. civ.
Dopo questo decreto, la situazione cambia radicalmente a favore del creditore che:
Al debitore e al terzo è tuttavia concessa la possibilità di contestare il pignoramento iniziando un giudizio in Tribunale di opposizione agli atti esecutivi in cui, tuttavia, può essere fatta valere esclusivamente la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto per il pignoramento. Ossia il debitore o il terzo potranno salvarsi dal pignoramento o quanto meno bloccarlo fino a giudizio solo nel caso in cui dimostrino alternativamente:
È bene inoltre ricordare che la norma non è retroattiva e dunque che potranno usufruirne unicamente i creditori che agiranno sulle procedure esecutive iniziate oltre il 27 giugno 2015
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village