Puntava a sbloccare limpasse sulla ricerca telematica dei beni da pignorare. Ma stando a una delle prime interpretazioni della norma, lobiettivo del decreto legge sulla giustizia civile, il n. 83 del 2015, da poco entrato in vigore, è stato mancato. Stando almeno alla lettura data dal presidente del tribunale di Alessandria con provvedimento depositato il 30 giugno. Il presidente della sezione civile infatti ritiene comunque determinante lassenza del decreto del ministero della Giustizia previsto dallarticolo 155 quater delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile.
Unassenza che il decreto legge aveva invece provato ad aggirare, ritenendo comunque possibile per il creditore accedere alle banche dati pubbliche (quelle indicate dallarticolo 492 bis del Codice di procedura, in particolare anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali) ottenendo dai gestore le informazioni sui beni del debitore, in attesa di un altro decreto del ministero della Giustizia, che dovrà attestare la funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire laccesso alle banche dati. Una chance a scadenza comunque, visto che è operativa per un massimo di 12 mesi dallentrata in vigore delle legge do conversone del decreto.
Insomma una soluzione un po elaborata per un problema reale e segnalato in realtà da tempo, generato in larga parte dellinerzia del ministero e in parte minore dalla successione di interventi della magistratura discordi luno dallaltro.
A neutralizzare però anche questa soluzione arriva adesso il giudizio del presidente del tribunale di Alessandria, per il quale lautorizzazione che deve essere data dalla stessa presidenza al creditore presuppone comunque sempre lemanazione del decreto ministeriale primigenio, quello previsto dallarticolo 155 quater. Se questo manca, come continua a mancare, allora non rimane nulla da fare e «questa conclusione deve essere ribadita nonostante la modifica introdotta con il decreto legge 83/15 allarticolo 155 quinquies disposizioni attuative del Codice di procedura civile che ha aggiunto alla predetta disposizione un secondo comma, dal momento che ladozione del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire laccesso alle banche dati previste dallarticolo 492 bis del Codice di procedura civile presuppone pur sempre lemanazione del decreto ministeriale di cui allarticolo 155 quater disposizioni attuative del Codice di procedura civile».
Insomma, perno del sistema resta il decreto previsto dallarticolo 155 quater. Un provvedimento puntualizza ancora il provvedimento, che non solo dovrà individuare le altre banche dati cui rendere possibile laccesso nella caccia a beni pignorabili, ma anche, se non soprattutto, dovrà identificare i casi, le limitazioni, e le modalità di esercizio della facoltà di accesso. Non solo: il decreto dovrà anche provvedere alla precisazione delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Insomma una soluzione un po elaborata per un problema reale e segnalato in realtà da tempo, generato in larga parte dellinerzia del ministero e in parte minore dalla successione di interventi della magistratura discordi luno dallaltro.
A neutralizzare però anche questa soluzione arriva adesso il giudizio del presidente del tribunale di Alessandria, per il quale lautorizzazione che deve essere data dalla stessa presidenza al creditore presuppone comunque sempre lemanazione del decreto ministeriale primigenio, quello previsto dallarticolo 155 quater. Se questo manca, come continua a mancare, allora non rimane nulla da fare e «questa conclusione deve essere ribadita nonostante la modifica introdotta con il decreto legge 83/15 allarticolo 155 quinquies disposizioni attuative del Codice di procedura civile che ha aggiunto alla predetta disposizione un secondo comma, dal momento che ladozione del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire laccesso alle banche dati previste dallarticolo 492 bis del Codice di procedura civile presuppone pur sempre lemanazione del decreto ministeriale di cui allarticolo 155 quater disposizioni attuative del Codice di procedura civile».
Insomma, perno del sistema resta il decreto previsto dallarticolo 155 quater. Un provvedimento puntualizza ancora il provvedimento, che non solo dovrà individuare le altre banche dati cui rendere possibile laccesso nella caccia a beni pignorabili, ma anche, se non soprattutto, dovrà identificare i casi, le limitazioni, e le modalità di esercizio della facoltà di accesso. Non solo: il decreto dovrà anche provvedere alla precisazione delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Fonte:
Il Sole 24 Ore