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Il pignoramento brucia i tempi

Pignorabile il bene alienato gratuitamente senza previo vittorioso esperimento dell’azione revocatoria: ovvero, sacrificata la speditezza della circolazione e la stabilità degli acquisti dei beni immobili in nome della tutela degli interessi del creditore munito di titolo esecutivo. È quanto dispone il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, in vigore dal 27 giugno.

La nuova norma dispone che quando il creditore è pregiudicato dal fatto che il debitore (con riferimento a beni immobili o a beni mobili registrati), posteriormente al sorgere del credito:
a) ha istituito un vincolo di indisponibilità; oppure:
b) ha effettuato un atto di alienazione a titolo gratuito;
può procedere, quando è munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, anche se non ha preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia (che è l’effetto tipico dell’azione revocatoria), a condizione che trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto (istitutivo del vincolo o alienativo) sia stato trascritto. In sostanza, si bypassa la fase di accertamento del diritto del creditore e si giunge immediatamente alla fase dell’esecuzione forzata.
Nel panorama normativo precedente succedeva invece che, nel caso in cui il debitore sottoponesse a vincolo di destinazione un proprio bene immobile (si pensi a un vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice civile oppure a un trust) oppure lo facesse oggetto di donazione, in tanto il creditore poteva giungere alla trascrizione di un pignoramento in quanto il vincolo di destinazione o l’atto di donazione fossero dichiarati inefficaci a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di accoglimento di un’azione revocatoria.
Nel giudizio promosso con l’azione revocatoria, evidentemente, si discuteva della fondatezza dell’azione stessa e, in particolare, della lesività nei confronti dei creditori dell’atto dispositivo o alienativo del debitore.
Ora invece il panorama si rovescia: se ricorrono i presupposti del non intervenuto decorso del termine di un anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo o alienativo e se si tratta della istituzione di un vincolo di indisponibilità oppure di un atto a titolo gratuito (in sostanza, di una donazione), il creditore che sia munito di titolo esecutivo può comunque pignorare il bene fatto oggetto del vincolo o di alienazione gratuita.
Se poi il debitore intende lamentarsi di questa iniziativa del creditore (o nel caso se ne lamenti il terzo avente causa dal debitore, vale a dire il donatario) a costoro è dato di promuovere, nell’ambito del processo esecutivo cui il pignoramento ha dato il via, un giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Cosicchè non più al giudice del merito, ma al giudice delle esecuzioni, verrà in tali casi rimesso il giudizio sulla legittimità dell’iniziativa del creditore.
Detto in altre parole, per il periodo di un anno dalla trascrizione del vincolo di destinazione o della donazione si genererà, inevitabilmente, un regime di incommerciabilità e di non ipotecabilità dei beni che siano soggetti a detti atti istitutivi di vincolo o di donazione.
Non è chiaro, a prima vista, se questa pignorabilità a prescindere da una declaratoria di inefficacia possa colpire anche un terzo avente causa dal donatario: in altri termini, è pignorabile (a prescindere da una declaratoria di inefficacia) il bene donato se il donatario lo aliena a terzi e non sia ancora decorso un anno dalla trascrizione della donazione?
La risposta dovrebbe essere negativa, perché una tal “violenza” ai principi generali pare poter essere effettuata solo mediante una norma esplicita in tal senso: la nuova norma invero pare riguardare solo il bene che sia tuttora nella sfera giuridica del donatario e non sia ancora stato alienato a terzi.


Autore: Angelo Busani
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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