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Approvato il ddl sull’ accesso al credito e sugli interventi in materia fallimentare. Cosa cambia nelle procedure concorsuali?

Il 23 giugno il Governo ha dato il via libera a quello che è stato definito il ‘pacchetto banche’ nel corso del 69° Consiglio dei Ministri. All’interno vengono elencate misure dedicate al miglioramento del sistema creditizio ed atte alla creazione di un mercato secondario di crediti in sofferenza.

L’obiettivo del pacchetto banche, così come dichiarato dal Ministro dell’Economia Padoan,  è quello di “rimettere in moto il mercato del credito”. Per farlo da un lato il ddl cercherà di fare fronte alla stretta creditizia e dall’altro cercherà di operare tempestivamente sul piano della crisi aziendale  con lo scopo di ridurre le perdite. 

Il decreto recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, contiene anche molteplici novità riguardanti le procedure concorsuali.

 Esaminiamo nel dettaglio le sei principali misure contenute al suo interno:

  • Accesso al credito nel corso della crisi

Il Tribunale, al fine di aumentare il più possibile le probabilità di risanamento dell’azienda in crisi anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza, potrà autorizzare i ‘finanziamenti interinali’ anche senza attestazione di  un professionista una volta interpellati i creditori principali.

Per finanziamenti interinali, disciplinati dal primo comma dell’art 182-quinquies, si intendono quelli materialmente erogati nel corso del procedimento (di pre-concordato o

concordato, pre-accordo o di accordo di ristrutturazione ) e prima dell’omologa, si distinguono dai finanziamenti ponte o finanziamenti anteriori erogati materialmente prima dell’inizio delle procedure.

  • Via libera alla “concorrenza” nel concordato preventivo

Al fine di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio aziendale nella procedura di concordato preventivo[1] le offerte per l’acquisto dei beni potranno essere presentate oltre che dal debitore anche da terzi, a patto che siano migliorative e comparabili. Nel ddl si evidenzia altresì un’apertura nei riguardi delle proposte di concordato preventivo che potranno essere presentate dai creditori, in chiave migliorativa, laddove la proposta del debitore non preveda almeno la soddisfazione di 1/4 dei crediti chirografari.  Per credito chirografario, nel codice civile italiano, si intende quel tipo di credito che non è assistito da alcun tipo di garanzia reale (pegno e ipoteca) o personale (fideiussione).

  • Ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento flessibile disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. L’impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Esso si fonda su un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che ne attesta l’attuabilità.

Il ddl nel pacchetto banche allo scopo di favorire un precoce risanamento dell’azienda, concede l’ok alla conclusione dell’accordo con il 75% dei creditori finanziari, laddove rappresentino almeno la metà dell’indebitamento aziendale e fermo restando il pagamento integrale dei creditori non finanziari.

  • Dichiarata incompatibilità tra curatore e commissario

Le due figure del curatore fallimentare e del commissario giudiziale vengono distinte chiaramente e rese “incompatibili” al fine di garantire la terzietà del secondo e ridurre i tempi delle procedure di fallimento.

Vediamo in cosa differiscono e quali sono le loro mansioni.

Il curatore fallimentare, come disposto dall’art. 31 comma 1 della legge fallimentare (legge n. 267/1942 e successive modificazioni), è colui che «ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite».

Oltre all’amministrazione del patrimonio fallimentare, il curatore ha svariate mansioni: infatti, oltre a compiere alcuni atti determinati dalla legge e destinati ad assicurare il normale svolgimento della procedura, opera come organo inquirente sulle ragioni che hanno determinato il dissesto e sul compimento di atti perseguibili in via penale, coadiuva il Giudice delegato nello svolgimento delle sue mansioni e ne esegue i provvedimenti, sollecitandone talvolta l’attività oppure affiancandolo come semplice consulente.

Il commissario giudiziale invece ha un ruolo di ausiliario del Giudice in considerazione delle mansioni esecutive, consultive, di vigilanza e di sorveglianza sull’esecuzione del concordato. Deve dunque procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’articolo 161 legge fallimentare, apportando le necessarie rettifiche.
Provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
Redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori. Inoltre su richiesta del commissario il Giudice quest’ultimo può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

Dopo l’omologazione del concordato ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, riferendo al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

  • Vendite più rapide

Al fine di ridurre i tempi delle operazioni di vendita ottimizzando il valore realizzato viene data priorità alla gestione extragiudiziale[2] e alle procedure più rapide in termini di determinazione del prezzo, dei criteri di aggiudicazione e dei costi per la pubblicità.

  • Deducibilità “integrale” delle perdite

Il pacchetto banche modifica  il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti e delle perdite sui crediti delle banche, degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione, introducendo al posto della deducibilità annuale pari ad un quinto la deducibilità “integrale” delle componenti negative di reddito nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. L’obiettivo della deducibilità integrale consta nell’ incentivare le imprese a dismettere i crediti “incagliati” alimentando il margine patrimoniale per la concessione di crediti nuovi. 

Inoltre dal Governo è arrivato ossigeno per le banche:  sono stati infatti accorciati i termini (da 5 a 1 anno) per dedurre le perdite sui crediti bancari,  quei costi che le banche  sostengono per i prestiti che non riescono a riscuotere.  

Per maggiori info vedi  l’articolo pubblicato pochi giorni fa sul nostro portale al link: http://www.creditvillage.it/notizia/perdite-bancarie-la-deducibilit%C3%A0-sar%C3%A0-pi%C3%B9-veloce-da-5-un-anno

In gran parte d’Europa le perdite sui crediti bancari  si possono scontare a fini fiscali in un solo anno mentre ad oggi le banche italiane lo possono fare solo in cinque.

Poiché il peso dei cosiddetti «prestiti incagliati» in Italia è altissimo e poiché questa è una delle ragioni che frena le banche nel concedere prestiti, il Governo ha finalmente deciso che era ora di adeguarsi al resto d’Europa.



[1] Concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito e cercare di superare la crisi in cui versa l’impresa. Esso è regolato dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), ed è stato più volte rivisitato negli ultimi anni da parte del legislatore con interventi mirati a favorire il superamento della crisi d’impresa.


[2] La fase stragiudiziale (o extragiudiziale) è  attualmente il primo tentativo da esperire per il recupero del credito insoluto e i suoi vantaggi sono rappresentati dagli ottimi risultati ottenuti, soprattutto in relazione ai costi e ai tempi di gestione dell’attività.

 

 

 


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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