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Sospensione mutui allargata

Sospensione mutui anche per i professionisti; fino al 30 giugno 2015 si possono sospendere i mutui sulla base del vecchio accordo del credito 2013; applicazione soft del concetto di Pmi, i parametri dimensionali si applicano solo sulla singola impresa, anche se fa parte di un gruppo; tra i possibili beneficiari le holding, possibilità in alcuni casi di mantenere lo stesso tasso originario durante l’operazione di sospensione.

Sono questi i principali chiarimenti che l’Abi ha fornito in merito all’Accordo per il credito 2015 e in particolare per l’operazione di sospensione dei mutui, con circolare del 12 giugno.

L’accordo comprende tre iniziative in favore delle Pmi: «Imprese in ripresa», relativa alla sospensione e allungamento dei finanziamenti; «Imprese in sviluppo», per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e infine «Imprese e p.a.», per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione.

Alla circolare dell’Abi è allegato il modulo di adesione all’accordo, che le Pmi dovranno presentare alla banca.

Beneficiari le Pmi, senza considerare l’appartenenza a un gruppo. L’Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento esclusivamente alla singola impresa, anche se fa parte di un gruppo, la quale sia residente in Italia o se, estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Pertanto aziende che sono normalmente considerate grandi imprese per effetto del collegamento con altre aziende, possono comunque richiedere la sospensione. Al riguardo, i dati da prendere in considerazione sono quindi quelli del bilancio civilistico dell’azienda richiedente e non quindi dell’eventuale consolidato.

Con riguardo all’applicazione dell’accordo alle imprese appartenenti a un gruppo si ritiene possibile considerare tra le Pmi ammissibili anche la holding, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall’accordo. A tale conclusione si giunge considerando che l’accordo, non distingue tra società a «monte» e imprese detenute da una holding e che «tra i contenuti tipici dell’attività di quest’ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio delle attività delle società operative».

Porte aperte anche i lavoratori autonomi e professionisti. La circolare afferma che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 si considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica». In tale ottica, possono considerarsi imprese, ai fini della applicazione delle misure in commento, i lavoratori autonomi, e imprese familiari, nonché le associazioni e fondazioni che esercitano un’attività economica, quando l’esercizio di tale attività sia solo accessorio a quella loro propria. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in funzione dell’attività economica da questi svolta.

Necessario essere imprese «in bonis». Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Questo requisito non deve essere rispettato esclusivamente per le operazioni di sconto pro solido ex art. 37 del dl n. 66/2014, cui fa riferimento l’iniziativa «Imprese e p.a.», in considerazione della circostanza che il soggetto finanziatore non è chiamato a valutare per tali operazioni il merito creditizio dell’impresa richiedente.

La decisione spetta alle banche. Le operazioni dell’Accordo vengono accolte senza alcuna forma di automatismo, le banche decidono l’esito secondo i generali principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle normative e procedure di settore applicabili.


Fonte:

Italia Oggi

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