Il creditore può rivalersi oltre che sullo stipendio mensile del lavoratore anche sul suo trattamento di fine rapporto, comunemente noto come TFR, e può farlo direttamente presso il datore di lavoro o in banca, cerchiamo di vedere in questo articolo le diverse forme del pignoramento e i limiti legali possibili.
Pignoramento del TFR al datore di lavoro
Come tutti i crediti del lavoratore dipendente anche il trattamento di fine rapporto può essere oggetto di pignoramento nella misura massima del 20%, dunque un quinto, a condizione però che esso avvenga direttamente presso il datore di lavoro, dando notifica a questultimo dellatto di pignoramento.
Lazienda come si comporterà nei confronti del dipendente? Anziché versare interamente il TFR al dipendente, ne tratterrà un quinto e lo darà al creditore. Non lo verserà, però ad avvenuta notifica dellatto di pignoramento, ma solo dopo ludienza di assegnazione della somma, che si sarà tenuta in tribunale nellambito di quella che viene chiamata procedura di esecuzione forzata presso terzi
Pignoramento del TFR in banca
Cosa accade invece qualora il TFR venga depositato dal dipendente in banca? In questo caso il conto del debitore è pignorabile al 100%, dunque anche il TFR potrebbe essere pignorato per intero. La giurisprudenza ha ritenuto che giunte sul conto corrente le somme mutano la loro natura lavorativa e/o pensionistica e si confondono con il patrimonio dellesecutato.
Qualche tribunale, però, sta aprendo ad una visione un po più garantista: se il debitore riesce a dimostrare che sul conto non vi sono affluiti altri crediti che non quelli di lavoro, allora si potrebbe optare per unopposizione allesecuzione e chiedere che il pignoramento sia possibile nella misura massima del 20%, limportante però sarebbe dare la prova che sul conto non vi sono altri redditi oltre al TFR.
Pignoramento del TFR accantonato mensilmente
La vita per i debitori non è semplice, il creditore può rivalersi anche durante il rapporto di lavoro fino ad un quinto della retribuzione compresi i ratei di fine rapporto. Tutelato invece il TFR futuro che ovviamente non potrà essere pignorato dal creditore in quanto la somma che spetterà al lavoratore un domani, non è ancora disponibile.
Equitalia spesso non ha atteso la risoluzione del contratto di lavoro per accaparrarsi il TFR, pignorando la quota accantonata ogni mese dal datore di lavoro, stando ad una sentenza del Tribunale di Verona la quota del TFR resta pignorabile nella misura di un quinto solo qualora non sia già stato pignorato lo stipendio del dipendente, in caso contrario il TFR accantonato dal lavoratore moroso non può per legge essere toccato. Perché? Il limite del 20%, dunque 1/5 fissato dal codice di procedura civile, non può essere superato dunque il TFR non può essere sommato al pignoramento dello stipendio
È possibile invece procedere al pignoramento del TFR investito nei fondi pensione?
Una buona nuova per i lavoratori morosi esiste, coloro che hanno investito nei fondi pensioni il proprio TFR sono al sicuro, la legge parla chiaro: le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili. Dunque sia le quote del TFR quanto i contributi personali non sono soggetti a sequestro e pignoramento in caso di insolvenza delliscritto nei confronti dei creditori. Diverso il discorso per le prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o di capitale, queste invece risultano pignorabili nei limiti di un quinto previsti per le pensioni pubbliche (Inps, Inpdap ecc.).
Per concludere vi forniamo un ultima importante precisazione: chi può pignorare il TFR?
Il creditore per potersi avvalere del pignoramento del TFR deve essere munito di:
-
un titolo esecutivo, una sentenza anche non definitiva ma che presenti la formula esecutiva in ultima pagina
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un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, una cambiale, un assegno, un contratto di mutuo (o altro contratto stipulato da notaio), una cartella esattoriale di Equitalia, un attestato di credito della S.I.A.E.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Il creditore può rivalersi oltre che sullo stipendio mensile del lavoratore anche sul suo trattamento di fine rapporto, comunemente noto come TFR, e può farlo direttamente presso il datore di lavoro o in banca, cerchiamo di vedere in questo articolo le diverse forme del pignoramento e i limiti legali possibili.
Pignoramento del TFR al datore di lavoro
Come tutti i crediti del lavoratore dipendente anche il trattamento di fine rapporto può essere oggetto di pignoramento nella misura massima del 20%, dunque un quinto, a condizione però che esso avvenga direttamente presso il datore di lavoro, dando notifica a questultimo dellatto di pignoramento.
Lazienda come si comporterà nei confronti del dipendente? Anziché versare interamente il TFR al dipendente, ne tratterrà un quinto e lo darà al creditore. Non lo verserà, però ad avvenuta notifica dellatto di pignoramento, ma solo dopo ludienza di assegnazione della somma, che si sarà tenuta in tribunale nellambito di quella che viene chiamata procedura di esecuzione forzata presso terzi
Pignoramento del TFR in banca
Cosa accade invece qualora il TFR venga depositato dal dipendente in banca? In questo caso il conto del debitore è pignorabile al 100%, dunque anche il TFR potrebbe essere pignorato per intero. La giurisprudenza ha ritenuto che giunte sul conto corrente le somme mutano la loro natura lavorativa e/o pensionistica e si confondono con il patrimonio dellesecutato.
Qualche tribunale, però, sta aprendo ad una visione un po più garantista: se il debitore riesce a dimostrare che sul conto non vi sono affluiti altri crediti che non quelli di lavoro, allora si potrebbe optare per unopposizione allesecuzione e chiedere che il pignoramento sia possibile nella misura massima del 20%, limportante però sarebbe dare la prova che sul conto non vi sono altri redditi oltre al TFR.
Pignoramento del TFR accantonato mensilmente
La vita per i debitori non è semplice, il creditore può rivalersi anche durante il rapporto di lavoro fino ad un quinto della retribuzione compresi i ratei di fine rapporto. Tutelato invece il TFR futuro che ovviamente non potrà essere pignorato dal creditore in quanto la somma che spetterà al lavoratore un domani, non è ancora disponibile.
Equitalia spesso non ha atteso la risoluzione del contratto di lavoro per accaparrarsi il TFR, pignorando la quota accantonata ogni mese dal datore di lavoro, stando ad una sentenza del Tribunale di Verona la quota del TFR resta pignorabile nella misura di un quinto solo qualora non sia già stato pignorato lo stipendio del dipendente, in caso contrario il TFR accantonato dal lavoratore moroso non può per legge essere toccato. Perché? Il limite del 20%, dunque 1/5 fissato dal codice di procedura civile, non può essere superato dunque il TFR non può essere sommato al pignoramento dello stipendio
È possibile invece procedere al pignoramento del TFR investito nei fondi pensione?
Una buona nuova per i lavoratori morosi esiste, coloro che hanno investito nei fondi pensioni il proprio TFR sono al sicuro, la legge parla chiaro: le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili. Dunque sia le quote del TFR quanto i contributi personali non sono soggetti a sequestro e pignoramento in caso di insolvenza delliscritto nei confronti dei creditori. Diverso il discorso per le prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o di capitale, queste invece risultano pignorabili nei limiti di un quinto previsti per le pensioni pubbliche (Inps, Inpdap ecc.).
Per concludere vi forniamo un ultima importante precisazione: chi può pignorare il TFR?
Il creditore per potersi avvalere del pignoramento del TFR deve essere munito di:
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village