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Snc, l’ex socio è sempre responsabile

L’ex socio di snc sempre responsabile per i debiti tributari della società nonostante questa si sia sciolta per la mancanza della compagine sociale ed anche se ad esso non sia stato notificato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della persona giuridica. Ciò con riferimento alle pretese erariali relative agli anni d’imposta in cui il soggetto rivestiva la qualifica di socio. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27189 del 22 dicembre 2014.

La questione decisa dalla Cassazione riguarda un contenzioso instaurato da un ex socio di S.n.c. che a distanza di anni aveva ricevuto degli avvisi di mora con i quali era pretesa la riscossione di debiti tributari pendenti nei confronti della S.n.c., oramai sciolta, in relazione ad avvisi di accertamento a questa notificati per gli anni d’imposta in cui esso rivestiva la qualifica di socio. I giudici di merito avevano dichiarato la pretesa nei confronti del contribuente illegittima. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva annullato gli avvisi di mora ritenendo che (i) gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società “quando questa a seguito della mancata ricostruzione della pluralità dei soci non esisteva più” e che (ii) il contribuente non era nella condizione di poter impugnare gli atti presupposti da cui scaturivano gli avvisi di mora e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa essendo “da tempo receduto dalla società” e non potendo quindi “essere a conoscenza nè delle notifiche né del contenuto degli atti notificati alla società”.

La Corte di Cassazione ha cassato la decisione dei giudici toscani senza rinvio. In particolare la Suprema Corte ha affermato che la mancanza di pluralità di soci comporta ai sensi dell’art. 2272 c.c. il mero scioglimento della società il quale “non altera l’individualità dell’ente societario come autonomo soggetto di diritto, non ne determina, in una parola l’estinzione”. Infatti le società “con lo scioglimento entra[no] nella fase di liquidazione, durante la quale continua[no] ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione, ma con una ristretta capacità attesa la modificazione dello scopo che non è più quello dell’esercizio dell’impresa, ma quello della liquidazione”.
I giudici di Piazza Cavour, quindi, dopo aver affermato la corretta notificazione degli avvisi di accertamento alla S.n.c. hanno confermato il principio di diritto secondo cui l’ex socio è comunque responsabile dei debiti tributari contratti dalla società durante le annualità in cui questo rivestiva la qualifica di socio. Infatti ai sensi dell’art. 2290 c.c. “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” e nessuna norma tributaria deroga a tale previsione.
La Corte di Cassazione, ha inoltre aggiunto, che il diritto di difesa del contribuente nel caso di specie non è stato limitato dalla mancata notifica ad esso degli avvisi di accertamento da cui scaturiscono i debiti pretesi con gli avvisi di mora. Infatti “l’impugnazione dell’avviso di mora può divenire anche lo strumento per contestare la pretesa originaria [l’avviso di accertamento] essendo facoltà dell’opponente far valere ai sensi dell’art. 19, c. 3 D.Lgs. 546/1992, il proprio diritto di difesa impugnando insieme all’atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimenti irregolare”.


Autore: Matteo Monaldi
Fonte:

Italia Oggi

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