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Il pignoramento dei beni mobili del debitore

Se un creditore deve recuperare un dovuto nei confronti di un debitore può aggredire quasi tutti i beni che questo ha a disposizione, sia quelli presenti quanto quelli che otterrà in un prossimo futuro, come stabilito dal Art. 2740 cod. civ.

Perché quasi? perché esistono determinati beni che per legge Art. 514 cod. proc. civ. non possono in alcun modo essere aggrediti in quanto definiti indispensabili al debitore e alle persone appartenenti alla sua famiglia con lui conviventi.

Quindi un ufficiale giudiziario che si presenti presso il domicilio del debitore non può pignorare, prelevare o mettere i sigilli a:

  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto
  • anello nuziale
  •  vestiti, la biancheria
  • i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina (a gas o elettrici), la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina con un mobile idoneo a contenerli.

Dall’elenco vengono esclusi i mobili, eccezion fatta per i  letti, che hanno un rilevante valore economico, oppure accertato pregio artistico o di antiquariato, che possono dunque essere prelevati per essere messi all’asta al fine di rendere al creditore la somma dovuta.

  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone conviventi col debitore.
  • Stesso discorso vale anche per le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
  • Il numero 4 dell’art. 514 prevedeva tra gli impignorabili, sino alla legge di riforma n. 52/2006, anche gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; con la riforma detti beni sono divenuti solo relativamente pignorabili.

 Tale casistica essendo eccezionale non può essere applicata ad altri casi, benché simili, non espressamente contemplati dalla legge Cass. sent. n. 776 del 18.03.1966; Cass. sent. n. 8966 del 10.09.1998

Sono state stabilite questa serie di specifiche norme al fine di tutelare la dignità del debitore lasciandogli tutto ciò che risulta indispensabile per la propria vita privata e lavorativa.

Cosa accade nei confronti di un’azienda? Il discorso muta invece se dal pignoramento a privati si passa a quello nei confronti di un’azienda: in questo caso, infatti, anche gli strumenti, oggetti, libri usati dal debitore e considerati indispensabili per esercitare la sua professione, arte o mestiere, possono essere oggetto di pignoramento nel limite di un quinto, a condizione però che gli altri beni rinvenuti al domicilio del debitore non diano certezza al creditore di recuperare integralmente il proprio credito 3° co., dell’art. 515 cod. proc. civ.  

Nel caso invece di società o di imprese in cui prevale il lavoro personale dei dipendenti rispetto ai macchinari utilizzati che dunque non vengono ritenuti per legge indispensabili al debitore nel proseguo della sua attività, questi divengono tutti potenzialmente pignorabili 

Cosa accade al creditore che non rispetta il limite dei beni ‘impignorabili?’

Qualora il creditore non rispettasse tali regole base sul pignoramento, il debitore ha diritto a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione Art. 615 cod. proc. civ.; Cass. sent. n.3432 dell’8.07.1978 al fine di richiedere il ripristino della precedente situazione ante pignoramento oltre che poter chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni creatogli dal creditore.

 All’infuori dei beni sopra specificati, tutti gli altri restano totalmente assoggettabili a pignoramento, dunque il sintesi: il creditore che intende soddisfare il proprio credito può contare su un’ampia scelta di beni che appartengono al debitore, reperibili con maggior facilità grazie anche alla recente pratica del pignoramento online (http://www.creditvillage.it/notizie/pignoramento-%E2%80%98online%E2%80%99-i-debitori-tempi-duri-ora-si-pu%C3%B2-procedere-dal-computer), facendo però attenzione, al fine di non incorrere in procedimenti esecutivi vietati e evitare di pagare un risarcimento danni al proprio debitore, a non estendere il pignoramento sui quei beni per legge espressamente impignorabili


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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