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Norme in materia di intermediari finanziari: le società di recupero possono acquistare crediti

Finalmente iniziano a essere emanate alcune delle norme di cui gli intermediari finanziari, sono in attesa da anni. Prima il Regolamento in esame; il giorno dopo la riforma di una delle parti più importanti del Testo Unico Bancario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto n. 53 del 2 aprile 2015, ha, infatti, emanato il “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”.

Il decreto riguarda la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, al pubblico.

Con il Regolamento sono definite le attività di concessione di finanziamenti, compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma: la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il credito ai consumatori, quello ipotecario, il prestito su pegno, il rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

Per completezza e precisione il Regolamento specifica che non costituisce attività di concessione di finanziamenti: l’acquisto dei crediti d’imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi, l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti (ex art. 115 tulps) nel caso che i crediti, classificati in sofferenza, siano stati ceduti da banche o altri intermediari finanziari ovvero soggetti diversi purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Uguale esclusione per i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente purché di importo non superiore al patrimonio netto e quando il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali e non considerati ai fini dell’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

E’ poi indicato che la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico si ha, esclusivamente, se l’attività è svolta con carattere di professionalità verso terzi.

Non rientrano tra le concessioni di finanziamento nei confronti del pubblico, le attività esercitate esclusivamente nei confronti del proprio gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo, l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza, l’attività di rilascio di garanzie.

Sono esclusi anche i finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio se i destinatari del finanziamento non siano consumatori né utilizzatori finali del bene o servizio, quando il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso.

Ancora, i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Il secondo titolo del decreto è dedicato alla richiesta di autorizzazione alla banca d’Italia dei confidi (ex art. 112 TUB) con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro.

Una distinta normativa per la richiesta di iscrizione nello specifico elenco è stata, poi, prevista per i confidi che con un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, anche nel caso di non raggiungimento della soglia superiore.

Infine sono state previste le regole per la revoca dell’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti patrimoniali citati.

Confermato nel decreto che i Confidi in questione devono esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, intendendo per tali quelli che consentono di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest’ultima e hanno finalità coerenti con essa, quali i servizi di consulenza in materia di finanza d’impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi, quelli ausiliari all’attività acquisto di immobili a uso esclusivamente funzionale all’esercizio dell’attività principale (quelli non funzionali devono essere venduti) e l’assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che secondo specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

La terza parte del decreto è dedicata agli intermediari finanziari esteri che se ammessi al mutuo riconoscimento possono svolgere le attività previste dall’art. 106 del TUB; se non ammessi al mutuo riconoscimento devono prioritariamente chiedere…

 

LA VERSIONE INTEGRALE DI QUESTO ARTICOLO SARA’ DISPONIBILE SUL PROSSIMO NUMERO DI CREDIT VILLAGE MAGAZINE


Autore: Fabio Picciolini, Responsabile Ufficio Studi e Progetti ADICONSUM
Fonte:
Credit Village Magazine

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