La mancata presentazione della domanda di transazione fiscale non ferma il concordato preventivo. Lo stralcio dei debiti con lerario è una facoltà e non un obbligo per il debitore: il piano concordatario può comunque contenere la falcidia dei crediti tributari, anche se in questo caso lomologa non consente il consolidamento dellintera posizione fiscale.
Fermo restando che le pendenze relative allIva e alle ritenute (operate dallimpresa ma non versate) devono essere onorate per intero: in questi casi lunica agevolazione ottenibile è la rateazione del pagamento. È quanto afferma lAgenzia delle entrate nella circolare n. 19/E del 2015, diffusa ieri. Il documento di prassi fa il punto sugli istituti della transazione fiscale, disciplinato dallarticolo 182-ter della legge fallimentare, e della composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla legge n. 3/2012.
Nel fornire le indicazioni operative ai propri uffici lamministrazione finanziaria tiene conto sia delle diverse modifiche legislative intervenute dal 2010 a oggi sia delle sentenze della Cassazione (in particolare le nn. 22931 e 22932 del 2011). Una serie di novità che porta per esempio le Entrate ad abbandonare linterpretazione adottata con circolare n. 40/E del 2008, laddove si evidenziava che «la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui allarticolo 182-ter». Ora invece lassenza dellistanza di transazione non preclude la possibilità per il debitore di ottenere sconti sui debiti fiscali anche in sede concorsuale. Sovraindebitamento. La disciplina della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla legge n. 3/2012 e poi modificata dal dl n. 179/2012, con la finalità di consentire la possibilità di esdebitarsi anche a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere ecc.). La risoluzione della crisi può avvenire in diversi modi: attraverso un accordo con i creditori, tramite la liquidazione del patrimonio del debitore o ancora con il «piano del consumatore», che può essere accordato dal tribunale anche senza il consenso dei creditori.
Autore: Valerio Stroppa
Fonte:
Italia Oggi
La mancata presentazione della domanda di transazione fiscale non ferma il concordato preventivo. Lo stralcio dei debiti con lerario è una facoltà e non un obbligo per il debitore: il piano concordatario può comunque contenere la falcidia dei crediti tributari, anche se in questo caso lomologa non consente il consolidamento dellintera posizione fiscale.
Fermo restando che le pendenze relative allIva e alle ritenute (operate dallimpresa ma non versate) devono essere onorate per intero: in questi casi lunica agevolazione ottenibile è la rateazione del pagamento. È quanto afferma lAgenzia delle entrate nella circolare n. 19/E del 2015, diffusa ieri. Il documento di prassi fa il punto sugli istituti della transazione fiscale, disciplinato dallarticolo 182-ter della legge fallimentare, e della composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla legge n. 3/2012.
Nel fornire le indicazioni operative ai propri uffici lamministrazione finanziaria tiene conto sia delle diverse modifiche legislative intervenute dal 2010 a oggi sia delle sentenze della Cassazione (in particolare le nn. 22931 e 22932 del 2011). Una serie di novità che porta per esempio le Entrate ad abbandonare linterpretazione adottata con circolare n. 40/E del 2008, laddove si evidenziava che «la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui allarticolo 182-ter». Ora invece lassenza dellistanza di transazione non preclude la possibilità per il debitore di ottenere sconti sui debiti fiscali anche in sede concorsuale. Sovraindebitamento. La disciplina della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla legge n. 3/2012 e poi modificata dal dl n. 179/2012, con la finalità di consentire la possibilità di esdebitarsi anche a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere ecc.). La risoluzione della crisi può avvenire in diversi modi: attraverso un accordo con i creditori, tramite la liquidazione del patrimonio del debitore o ancora con il «piano del consumatore», che può essere accordato dal tribunale anche senza il consenso dei creditori.
Autore: Valerio Stroppa
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Italia Oggi