Nessuno ostacolo si potrà più frapporre tra il creditore che vorrà verificare i beni di proprietà del debitore e i conti correnti del creditore. Napoli, Mantova e Pavia sono tra i primi tribunali che ritengono possibile laccesso diretto alle banche dati della pubblica amministrazione da parte del creditore, potranno dunque da ora essere ricercati telematicamente i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.
Quale normativa sancisce questo passaggio importante? Tutto nasce dalla riforma del processo civile approvata lo scorso anno (DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014) la normativa previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, permette al creditore di accedere al database della pubblica amministrazione per verificare quali averi del debitore potrebbero essere sottoposti a pignoramento. Latto di verifica è ovviamente possibile attraverso lufficiale giudiziario, ma la normativa è senza dubbio musica per le orecchie dei creditori, verrà infatti meno quella sorta di caccia al tesoro attuata dai creditori alla ricerca di beni da sottoporre a esecuzione forzata. Lobiettivo intrinseco della norma è quello di agevolare le procedure di recupero crediti, permettendo un notevole risparmio di tempo e di denaro.
Lunico dubbio sullapplicabilità della normativa nasceva da un vuoto lasciato dalla riforma che aveva rinviato per lattuazione pratica della norma a uno o più decreti ministeriali che non sono mai giunti. Allora diversi Tribunali si stanno interrogando sulla fattibilità della stessa in attesa che questi decreti vengano varati, pare che ad oggi le sentenze sancite a Mantova, Pavia e Napoli non lascino alcun dubbio: I creditori possono già rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende avere accesso, saranno dunque Inps, Pubblico Registro Automobilistico e LAgenzia delle Entrate al posto dellufficiale giudiziario a poter fornire al creditore tutte le informazioni richieste al fine di smascherare i beni del debitore e comprendere immediatamente ove è possibile pignorare. Lostacolo giudiziario attuale pare sia stato superato dai tribunali in questo modo: in attesa vengano deliberati i decreti attuativi che avranno il compito di stabilire le regole sulla privacy da rispettare e in attesa delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, la palla passa direttamente alle singole amministrazioni che potranno appunto fornire il resoconto dei beni del debitori al fine di permettere al creditore di agire a colpo sicuro .
Quindi ricapitolando: chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata perché in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potrà richiedere allufficiale giudiziario, dopo aver pagato il contributo unificato, che questi acceda con modalità telematiche alle banche dati del fisco da cui è possibile evincere di quali beni o redditi è titolare il debitore.
E non è tutto se lufficiale giudiziario risponde picche al creditore, perché le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli laccesso diretto alle banche dati, non sono ancora allavanguardia, il creditore può essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi
Infatti si è stabilito che non vi è alcuna lesione della privacy a monte del provvedimento in quanto il soggetto autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è unicamente lufficiale giudiziario. Lautorizzazione non prevede infatti un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore che può unicamente i richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, affinché le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sarà, pertanto, alcuna lesione della privacy, perché saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa.
La lacuna lasciata dalla riforma della giustizia non ha dunque pregiudicato la sostanza della norma che permetterà al creditore di rivolgersi, prima di effettuare qualsiasi tentativo di recupero crediti, ai gestori delle banche dati al fine di avere una panoramica chiara degli averi del debitore su cui poter esercitare il pignoramento. Tempi duri per i debitori che potranno essere sottoposti allispezione telematica anche in assenza di un precedente pignoramento con esito negativo e risparmio di soldi e tempo da parte dei creditori.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Nessuno ostacolo si potrà più frapporre tra il creditore che vorrà verificare i beni di proprietà del debitore e i conti correnti del creditore. Napoli, Mantova e Pavia sono tra i primi tribunali che ritengono possibile laccesso diretto alle banche dati della pubblica amministrazione da parte del creditore, potranno dunque da ora essere ricercati telematicamente i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.
Quale normativa sancisce questo passaggio importante? Tutto nasce dalla riforma del processo civile approvata lo scorso anno (DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014) la normativa previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, permette al creditore di accedere al database della pubblica amministrazione per verificare quali averi del debitore potrebbero essere sottoposti a pignoramento. Latto di verifica è ovviamente possibile attraverso lufficiale giudiziario, ma la normativa è senza dubbio musica per le orecchie dei creditori, verrà infatti meno quella sorta di caccia al tesoro attuata dai creditori alla ricerca di beni da sottoporre a esecuzione forzata. Lobiettivo intrinseco della norma è quello di agevolare le procedure di recupero crediti, permettendo un notevole risparmio di tempo e di denaro.
Lunico dubbio sullapplicabilità della normativa nasceva da un vuoto lasciato dalla riforma che aveva rinviato per lattuazione pratica della norma a uno o più decreti ministeriali che non sono mai giunti. Allora diversi Tribunali si stanno interrogando sulla fattibilità della stessa in attesa che questi decreti vengano varati, pare che ad oggi le sentenze sancite a Mantova, Pavia e Napoli non lascino alcun dubbio: I creditori possono già rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende avere accesso, saranno dunque Inps, Pubblico Registro Automobilistico e LAgenzia delle Entrate al posto dellufficiale giudiziario a poter fornire al creditore tutte le informazioni richieste al fine di smascherare i beni del debitore e comprendere immediatamente ove è possibile pignorare. Lostacolo giudiziario attuale pare sia stato superato dai tribunali in questo modo: in attesa vengano deliberati i decreti attuativi che avranno il compito di stabilire le regole sulla privacy da rispettare e in attesa delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, la palla passa direttamente alle singole amministrazioni che potranno appunto fornire il resoconto dei beni del debitori al fine di permettere al creditore di agire a colpo sicuro .
Quindi ricapitolando: chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata perché in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potrà richiedere allufficiale giudiziario, dopo aver pagato il contributo unificato, che questi acceda con modalità telematiche alle banche dati del fisco da cui è possibile evincere di quali beni o redditi è titolare il debitore.
E non è tutto se lufficiale giudiziario risponde picche al creditore, perché le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli laccesso diretto alle banche dati, non sono ancora allavanguardia, il creditore può essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi
Infatti si è stabilito che non vi è alcuna lesione della privacy a monte del provvedimento in quanto il soggetto autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è unicamente lufficiale giudiziario. Lautorizzazione non prevede infatti un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore che può unicamente i richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, affinché le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sarà, pertanto, alcuna lesione della privacy, perché saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa.
La lacuna lasciata dalla riforma della giustizia non ha dunque pregiudicato la sostanza della norma che permetterà al creditore di rivolgersi, prima di effettuare qualsiasi tentativo di recupero crediti, ai gestori delle banche dati al fine di avere una panoramica chiara degli averi del debitore su cui poter esercitare il pignoramento. Tempi duri per i debitori che potranno essere sottoposti allispezione telematica anche in assenza di un precedente pignoramento con esito negativo e risparmio di soldi e tempo da parte dei creditori.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village