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Divieto di pignoramento della pensione sotto il minimo: stabilire il quantum spetta però al giudice dell’esecuzione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 24536 depositata il 18/11/2014 non lascia spazio ai dubbi interpretativi: è vietato il pignoramento della pensione nella parte minima che è necessaria al pensionato per garantirgli i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita.


Pignoramento pensione: divieto sotto il minimo
Il D.P.R. n. 180/1950 ossia il testo unico sulla disciplina dei pignoramenti e cessioni prevede nel dettaglio: la non pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio dei pubblici dipendenti e delle pensioni. Il legislatore successivamente è intervenuto in materia prevedendo la pignorabilità di pensioni e stipendi solo nella misura di un quinto.


È stato sancito che nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile deve procedere per gradi al fine di tutelari quei contribuenti che versano in difficoltà economica. Si parte dunque da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l’importo pignorabile massimo è pari alle 250 euro mensili. Molto dipende dall’ammontare dello stipendio, la quota pignorabile è direttamente proporzionale all’importo percepito, se lo stipendio o la pensione sono compresi tra 2.500 e 5.000 euro mensili la quota pignorabile sale ad 1/7, e può arrivare ad 1/ 5 se l’importo supera i 5 mila euro mensili.


Pignoramento della pensione: il minimo impignorabile lo decide l’ordinanza della Corte di Cassazione
Recentemente Corte di Cassazione ha ripreso un orientamento del 2002 sentenza n. 506 della Corte Costituzionale sul tema della pignorabilità o meno dello stipendio e della pensione ed è intervenuta ritenendo pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire una sicurezza minima vitale. Infatti l’articolo 38 della Costituzione precisa che ai lavoratori debbano assolutamente essere assicurati i mezzi necessari alle loro esigenze di vita specie in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Sulla base di questo orientamento, i giudici hanno constatato nell’ordinanza n. 24536 quanto sia importante tutelare il pensionato impedendo il pignoramento della parte della pensione che assolve questa garanzia. Il minimo per vivere è oggetto di discussione, stando al parere di alcuni giudici l’importo sarebbe fissato in 500 euro al mese, stando alla Corte di Cassazione, invece, la decisione ultima sul ‘quantum’ spetta al giudice dell’esecuzione che deve valutare le condizioni personali e generali in cui vive il pensionato al fine stabilire il minimo di pensione su cui scatta il divieto di pignoramento.


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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