Deducibilità automatica per le perdite su crediti derivanti dalla cessione di crediti pro-soluto, se il credito fuoriesce definitivamente dalla sfera giuridica del cedente. La Ctp di Vicenza, con la sentenza nr. 243/03/2015 ha affermato in modo molto chiaro che, in caso di cessione di crediti pro soluto, la deducibilità della perdita su crediti è automatica in quanto gli elementi certi e precisi previsti dalla legge per il riconoscimento di tale componente negativa di reddito sussistono in re ipsa, alla luce della fuoriuscita definitiva del diritto di credito dalla sfera giuridica del cedente.
La deducibilità delle perdite su credito derivanti da cessioni pro soluto ha generato negli anni passati notevole contenzioso tributario. L’art. 101, comma 5 del Tuir prevede che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso… se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». L’entrata in vigore della legge 27/12/2013, n. 147, pubblicata nella G.U. del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato lo scenario di riferimento, introducendo una regola di deducibilità automatica nel caso di fuoriuscita del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Prima di questa modifica normativa, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione nr. 70 del 2008, aveva affermato che, in caso di cessione di crediti pro soluto, spetta al contribuente dimostrare l’economicità della cessione ai fini della deducibilità della perdita su crediti avuto riguardo alla coerenza tra il prezzo di cessione e le concrete possibilità di recupero del credito.
Rispetto a tale indirizzo sono scaturite numerose contestazioni relative alla congruità del prezzo di cessione di portafogli crediti avuto riguardo all’asserita assenza di elementi certi e precisi in ordine alla perdite da realizzo conseguente alle cessioni in parola. Afferma la Commissione Tributaria di Vicenza, che in caso di cessione pro-soluto di crediti, bisogna fare riferimento non all’art. 101 comma 5 del Tuir, bensì all’art. 101, comma 1, secondo cui le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma 1, e 87 del Tuir, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni. Le perdite su crediti possono, infatti, derivare tanto da atti dispositivi a titolo oneroso o a titolo gratuito (es., cessione a terzi, remissione del debito, rinuncia, transazione) ovvero dalla materiale inesigibilità o irrecuperabilità del credito. Non bisogna confondere, osserva la Ctp di Vicenza, le perdite da c.d. da realizzo da quelle c.d. da inesigibilità. Nel primo caso, la perdita trova, dunque, fondamento in una causa giuridica « oggettiva», così come è oggettiva la sua misurazione, la quale deriva da una mera operazione algebrica (consistente nella quantificazione della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ceduto e il prezzo realizzato) e non può, quindi, che essere scevra da apprezzamenti o giudizi discrezionali del creditore.
Autore: Vincenzo Josè Cavallaro
Fonte:
Italia Oggi
Deducibilità automatica per le perdite su crediti derivanti dalla cessione di crediti pro-soluto, se il credito fuoriesce definitivamente dalla sfera giuridica del cedente. La Ctp di Vicenza, con la sentenza nr. 243/03/2015 ha affermato in modo molto chiaro che, in caso di cessione di crediti pro soluto, la deducibilità della perdita su crediti è automatica in quanto gli elementi certi e precisi previsti dalla legge per il riconoscimento di tale componente negativa di reddito sussistono in re ipsa, alla luce della fuoriuscita definitiva del diritto di credito dalla sfera giuridica del cedente.
La deducibilità delle perdite su credito derivanti da cessioni pro soluto ha generato negli anni passati notevole contenzioso tributario. L’art. 101, comma 5 del Tuir prevede che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso… se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». L’entrata in vigore della legge 27/12/2013, n. 147, pubblicata nella G.U. del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato lo scenario di riferimento, introducendo una regola di deducibilità automatica nel caso di fuoriuscita del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Prima di questa modifica normativa, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione nr. 70 del 2008, aveva affermato che, in caso di cessione di crediti pro soluto, spetta al contribuente dimostrare l’economicità della cessione ai fini della deducibilità della perdita su crediti avuto riguardo alla coerenza tra il prezzo di cessione e le concrete possibilità di recupero del credito.
Rispetto a tale indirizzo sono scaturite numerose contestazioni relative alla congruità del prezzo di cessione di portafogli crediti avuto riguardo all’asserita assenza di elementi certi e precisi in ordine alla perdite da realizzo conseguente alle cessioni in parola. Afferma la Commissione Tributaria di Vicenza, che in caso di cessione pro-soluto di crediti, bisogna fare riferimento non all’art. 101 comma 5 del Tuir, bensì all’art. 101, comma 1, secondo cui le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma 1, e 87 del Tuir, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni. Le perdite su crediti possono, infatti, derivare tanto da atti dispositivi a titolo oneroso o a titolo gratuito (es., cessione a terzi, remissione del debito, rinuncia, transazione) ovvero dalla materiale inesigibilità o irrecuperabilità del credito. Non bisogna confondere, osserva la Ctp di Vicenza, le perdite da c.d. da realizzo da quelle c.d. da inesigibilità. Nel primo caso, la perdita trova, dunque, fondamento in una causa giuridica « oggettiva», così come è oggettiva la sua misurazione, la quale deriva da una mera operazione algebrica (consistente nella quantificazione della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ceduto e il prezzo realizzato) e non può, quindi, che essere scevra da apprezzamenti o giudizi discrezionali del creditore.
Autore: Vincenzo Josè Cavallaro
Fonte:
Italia Oggi