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Banca d’Italia rivede la classificazione dei crediti: ecco cosa cambia

In base alla nuova classificazione dei crediti delineata dalla Banca d’Italia, che mira a garantire una valutazione più rigorosa a livello europeo, della qualità degli attivi bancari, è stato attuato un monitoraggio più severo dei crediti ristrutturati o oggetto di concessioni. La proposta contenuta in un documento di consultazione dello scorso 29 agosto, che recepisce gli standard tecnici pubblicati dalla European banking authority (EBA) è stata adottata da parte della Commissione europea il 9 gennaio scorso ed è entrato in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, dunque il 14 febbraio.

L’EBA ha fornito alle autorità di vigilanza europee uno strumento addizionale per valutare su una base comparabile la qualità degli attivi. L’attenzione è concentrata sulle definizioni armonizzate di esposizioni deteriorate (non-performing exposures) e oggetto di concessioni (forborne exposures); quest’ultima definizione, in particolare, rappresenta una novità nel panorama nazionale.

Vengono dette “forborne” le esposizioni creditizie per le quali siano state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento totale o parziale, a causa  delle difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero determinare una perdita per il finanziatore. Non è detto che il debitore si sia già rivelato effettivamente inadempiente: la categoria “forbearance” è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti sia performing sia non performing. Perché si attivi la presunzione di “forbearance“, basta che le posizioni siano scadute da più di un mese almeno una volta nei tre mesi precedenti la modifica contrattuale, abbassando la soglia d’allarme rispetto ai 90 giorni previsti nella definizione di default.

Sembrerebbe tuttavia che, anche in assenza di uno scaduto, il fatto che una società di leasing abbia accettato di effettuare una rinegoziazione che le comporta una perdita economica configuri tale forbearance come “non-performing”, per il fatto che l’accettazione di una perdita è indice di per sé di una situazione di “inadempienza probabile” da parte del cliente.

Questo spiegherebbe perché, nella nota scritta da Banca d’Italia alle Associazioni di categoria il 16 dicembre 2014, in cui si prospettava il nuovo schema di segnalazione, veniva specificato quanto segue: “…si è ritenuto che le inadempienze probabili rappresentino la categoria più idonea, rispetto agli scaduti/sconfinanti deteriorati e alle sofferenze, a comprendere il complesso dei crediti verso un soggetto con esposizioni ristrutturate. Infatti, al momento della concessione viene “azzerato” il precedente scaduto e l’allocazione dell’esposizione rinegoziata fra quelle deteriorate sottintende una valutazione dello status del debitore sulla base del principio dell’ “unlikely to pay”.

Come si esce e in quanto tempo dalla condizione di forbearance (performing)?

I tempi di uscita dalla condizione di “forborne” performing sono pari ad almeno due anni e le condizioni per l’uscita da tale classificazione sono definite all’art. 176 degli ITS EBA. In particolare, l’uscita dal forborne, dopo due anni è possibile solo se il contratto è performing e se si verificano entrambi le seguenti condizioni:

  • per almeno metà del periodo di osservazione sono stati effettuati pagamenti regolari per importi significativi del debito;
  •  al termine dei due anni nessuna esposizione di quel debitore è scaduta da più di 30gg.

 

Sulla base di quanto precisato all’art. 177 degli ITS EBA (e ribadito nel Q&A 2014_618), la verifica delle condizioni va fatta, una volta trascorso il probation period, al momento della prima segnalazione utile. Qualora tali condizioni non venissero soddisfatte, la verifica per l’uscita dal forborne verrà ripetuta almeno dopo un trimestre, o comunque in occasione della nuova segnalazione.

Tali condizioni si applicano per l’uscita dal forborne di esposizioni che nascono come “performing”. Condizioni diverse si applicano per l’uscita delle forbearance dallo stato di non-performing e per l’uscita dal forbearance delle esposizioni che provengono da una situazione di non-performing. Per l’uscita dal “forborne non-performing”, vale invece quanto specificato all’art. 157 degli ITS EBA, e pertanto, dopo un anno dalla rinegoziazione, in presenza di pagamenti regolari ed in assenza di dubbi sulla solvibilità del debitore, un’esposizione “forborne non-performing” può tornare ad essere classificata come “performing”, pur rimanendo per ulteriori due anni (c.d. probation period) classificata tra le forbearance

Alla luce di ciò come sono mutate le classificazioni delle attività deteriorate della Banca d’Italia?

Nel recepire gli Standard Tecnici Internazionali EBA approvati dalla Commissione Europea La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato gli aggiornamenti alle disposizioni di vigilanza introducendo importanti modifiche nella classificazione delle attività deteriorate, di seguito sintetizzate:

  1. Sono venute meno le categorie dei crediti incagliati e la categoria dei crediti ristrutturati
  2. sono invece state introdotte nuove categorie di deteriorato rispetto al passato, e più precisamente:
  • inadempienze probabili ( ex incagli, comprensivi della nozione di “unlikely to pay” ed esposizioni ristrutturate)
  •  la sotto-categoria della forbearance non-performing (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, sofferenze)
  • Tra le attività in bonis è stata invece introdotta la sottocategoria del credito oggetto di concessioni di cui alle forbearance performing.

È importante fare presente che a livello individuale, per banche e intermediari finanziari, la categoria delle inadempienze probabili e la sotto-categoria delle forbearance non-perfoming verranno introdotte già a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2015, mentre la categoria delle forbearance performing verrà introdotta a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2015.

Quali sono i nuovi criteri per classificare un’esposizione come “inadempienza probabile”?

Come si legge sul sito della Banca d’Italia nel documento ‘Aggiornamento della definizione di attività deteriorate’: nel definire la tipologia di esposizione viene richiamato il concetto di  unlikely to pay,  per cui l’inadempienza probabile rappresenta il risultato del giudizio dell’intermediario circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’esclusione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. In sintesi Unlikely to pay sembra avere un’accezione più negativa che risalta la “probabile inadempienza” del debitore e non più la “temporanea” difficoltà dello stesso.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l’intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

  • Il pulling effect

Limitatamente al solo portafoglio retail  è previsto che, qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore vada considerato non-performing (c.d. “pulling effect”).

  • Esposizioni oggetto di tolleranza (concessione)

In merito alle esposizioni “non performing” (deteriorate) con misure di tolleranza (concessione) viene  precisato che:

Le esposizioni (comprese tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) includono anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio (da appostare tra le sofferenze). Ulteriori precisazioni identificano che gli accordi raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari (oppure un unico intermediario), grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione, non sono considerabili esposizioni oggetto di tolleranza (concessione).

Viene inoltre introdotto il criterio di “trascinamento” di tutti i rapporti del debitore nella classe “non performing” qualora sia presente un rapporto deteriorato oggetto di tolleranza (concessione).

In merito alle esposizioni “performing” (bonis) con misure di tolleranza (concessione) viene precisato che tutte le seguenti condizioni devono essere riscontrate:

a) l’estensione non ha prodotto una classificazione dell’esposizione come deteriorata;

(b) l’esposizione non aveva uno status deteriorato alla data in cui le misure di tolleranza ( concessione) sono state estese.

  • Fascia di scaduto

Il Finrep (le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito europeo).  richiede la ripartizione per fasce di scaduto (“0-90 giorni”, “90-180 giorni”, “180-365 giorni”, “oltre 1 anno”) per il complesso delle esposizioni non-performing (NPE) (con la conseguenza che nelle fasce di scaduto > 90 giorni vengono segnalati, indistintamente, sia le esposizioni unlikely to pay divenute successivamente anche scadute deteriorate, sia i past due deteriorati veri e propri), nelle segnalazioni non armonizzate italiane tale ripartizione viene richiesta separatamente per le esposizioni unlikely to pay e past due, preservando la distinzione concettuale tra i due trigger (le diverse cause) che determinano il deterioramento delle esposizioni.

Quando entra in vigore la nuova classificazione ?

Le modifiche alla segnalazione in Centrale dei Rischi entrano in vigore a partire dalla segnalazione mensile relativa alla data contabile del 31 gennaio 2015 (segnalazione entro il 25 febbraio).  Per quanto concerne il livello di segnalazioni di matrice dei conti, per banche e intermediari finanziari, la categoria delle inadempienze probabili e la sotto-categoria delle forbearance non-perfoming verranno introdotte già a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2015, mentre la categoria delle forbearance performing verrà introdotta a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2015.


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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