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L’assegno elettronico: basterà una foto per effettuare un pagamento?

I pagamenti elettronici sono diventati abituali nella vita degli italiani, pensiamo ai bonifici online, ai pagamenti contactless via smartphone e altro ancora. L’ultima rivoluzione nei pagamenti riguarda l’arrivo dell’ assegno in formato elettronico, ovvero la possibilità di scansionare o scattare una fotografia di un semplice assegno per effettuare un pagamento.  Ma come funziona, è davvero così semplice?

Il 6 marzo scorso nella Gazzetta Ufficiale n. 54 è stato pubblicato il d.m. n. 205 del 3 ottobre 2014, ( per maggiori info: decreto del Ministro dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 54/15), che presenta al suo interno il regolamento sulla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.  Si è ora in attesa che la Banca di Italia detti le regole tecniche per l’attuazione del provvedimento ministeriale.

Il decreto del Ministro dell’Economia n. 205/2014 entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 6 marzo, cosa sancisce?

Precisa che si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario, ossia  la banca presso la quale il traente ha il conto corrente, o l’emittente ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno, oltre alle informazioni previste dal predetto regolamento. Il d.m. specifica poi che il negoziatore deve presentare l’assegno al pagamento al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stato girato per l’incasso.

Sarà sufficiente una foto scattata dal cellulare per effettuare un pagamento?

Non proprio, è vero che la banca dell’emittente o di chi deve pagare dovrà mettere a disposizione il denaro entro al massimo un giorno lavorativo da quando riceve la richiesta, ma è pur vero che la scansione o la foto dell’assegno, che può dunque essere sì scattata col cellulare, va spedita unicamente con la posta elettronica certificata.

assegno elettronico si può inviare solo via posta certificata, teoricamente obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere necessariamente convalidata dalla firma digitale. Il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità del titolo, deve trasmettere al trattario o all’emittente, su loro richiesta, l’immagine dell’assegno, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione. Qualora sopraggiungessero casi di mancato pagamento di un assegno elettronico, va sottolineato, che il protesto o la constatazione equivalente potranno essere richiesti solo ed unicamente  per  via telematica.

Quali sicurezze verranno adottate per garantire la sicurezza del pagamento?

Al fine di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell’assegno al pagamento, le banche e gli altri enti abilitati dovranno adottare adeguati presidi. In riferimento alla sicurezza e correttezza della trasmissione dell’immagine dell’assegno, verranno definiti dalla Banca d’Italia i requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei. Il negoziatore, sotto al propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare terzi soggetti per effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, garantendone la competenza, la capacità nonché il possesso delle autorizzazioni legislativamente previste per l’esercizio in maniera professionale e affidabile le attività.

 


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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