I pagamenti elettronici sono diventati abituali nella vita degli italiani, pensiamo ai bonifici online, ai pagamenti contactless via smartphone e altro ancora. Lultima rivoluzione nei pagamenti riguarda larrivo dell assegno in formato elettronico, ovvero la possibilità di scansionare o scattare una fotografia di un semplice assegno per effettuare un pagamento. Ma come funziona, è davvero così semplice?
Il 6 marzo scorso nella Gazzetta Ufficiale n. 54 è stato pubblicato il d.m. n. 205 del 3 ottobre 2014, ( per maggiori info: decreto del Ministro dellEconomia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 54/15), che presenta al suo interno il regolamento sulla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Si è ora in attesa che la Banca di Italia detti le regole tecniche per lattuazione del provvedimento ministeriale.
Il decreto del Ministro dellEconomia n. 205/2014 entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 6 marzo, cosa sancisce?
Precisa che si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario, ossia la banca presso la quale il traente ha il conto corrente, o lemittente ricevono dal negoziatore limmagine dellassegno, oltre alle informazioni previste dal predetto regolamento. Il d.m. specifica poi che il negoziatore deve presentare lassegno al pagamento al trattario o allemittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stato girato per lincasso.
Sarà sufficiente una foto scattata dal cellulare per effettuare un pagamento?
Non proprio, è vero che la banca dellemittente o di chi deve pagare dovrà mettere a disposizione il denaro entro al massimo un giorno lavorativo da quando riceve la richiesta, ma è pur vero che la scansione o la foto dellassegno, che può dunque essere sì scattata col cellulare, va spedita unicamente con la posta elettronica certificata.
Lassegno elettronico si può inviare solo via posta certificata, teoricamente obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere necessariamente convalidata dalla firma digitale. Il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità del titolo, deve trasmettere al trattario o allemittente, su loro richiesta, limmagine dellassegno, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione. Qualora sopraggiungessero casi di mancato pagamento di un assegno elettronico, va sottolineato, che il protesto o la constatazione equivalente potranno essere richiesti solo ed unicamente per via telematica.
Quali sicurezze verranno adottate per garantire la sicurezza del pagamento?
Al fine di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dellassegno al pagamento, le banche e gli altri enti abilitati dovranno adottare adeguati presidi. In riferimento alla sicurezza e correttezza della trasmissione dellimmagine dellassegno, verranno definiti dalla Banca dItalia i requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei. Il negoziatore, sotto al propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare terzi soggetti per effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, garantendone la competenza, la capacità nonché il possesso delle autorizzazioni legislativamente previste per lesercizio in maniera professionale e affidabile le attività.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
I pagamenti elettronici sono diventati abituali nella vita degli italiani, pensiamo ai bonifici online, ai pagamenti contactless via smartphone e altro ancora. Lultima rivoluzione nei pagamenti riguarda larrivo dell assegno in formato elettronico, ovvero la possibilità di scansionare o scattare una fotografia di un semplice assegno per effettuare un pagamento. Ma come funziona, è davvero così semplice?
Il 6 marzo scorso nella Gazzetta Ufficiale n. 54 è stato pubblicato il d.m. n. 205 del 3 ottobre 2014, ( per maggiori info: decreto del Ministro dellEconomia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 54/15), che presenta al suo interno il regolamento sulla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Si è ora in attesa che la Banca di Italia detti le regole tecniche per lattuazione del provvedimento ministeriale.
Il decreto del Ministro dellEconomia n. 205/2014 entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 6 marzo, cosa sancisce?
Precisa che si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario, ossia la banca presso la quale il traente ha il conto corrente, o lemittente ricevono dal negoziatore limmagine dellassegno, oltre alle informazioni previste dal predetto regolamento. Il d.m. specifica poi che il negoziatore deve presentare lassegno al pagamento al trattario o allemittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stato girato per lincasso.
Sarà sufficiente una foto scattata dal cellulare per effettuare un pagamento?
Non proprio, è vero che la banca dellemittente o di chi deve pagare dovrà mettere a disposizione il denaro entro al massimo un giorno lavorativo da quando riceve la richiesta, ma è pur vero che la scansione o la foto dellassegno, che può dunque essere sì scattata col cellulare, va spedita unicamente con la posta elettronica certificata.
Lassegno elettronico si può inviare solo via posta certificata, teoricamente obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere necessariamente convalidata dalla firma digitale. Il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità del titolo, deve trasmettere al trattario o allemittente, su loro richiesta, limmagine dellassegno, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione. Qualora sopraggiungessero casi di mancato pagamento di un assegno elettronico, va sottolineato, che il protesto o la constatazione equivalente potranno essere richiesti solo ed unicamente per via telematica.
Quali sicurezze verranno adottate per garantire la sicurezza del pagamento?
Al fine di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dellassegno al pagamento, le banche e gli altri enti abilitati dovranno adottare adeguati presidi. In riferimento alla sicurezza e correttezza della trasmissione dellimmagine dellassegno, verranno definiti dalla Banca dItalia i requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei. Il negoziatore, sotto al propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare terzi soggetti per effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, garantendone la competenza, la capacità nonché il possesso delle autorizzazioni legislativamente previste per lesercizio in maniera professionale e affidabile le attività.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village