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Cessione del quinto, nuovo round

La cessione del quinto torna all’attenzione dell’arbitro bancario finanziario. Ma questa volta in una veste nuova, se così si può dire: sotto forma di inadempimento degli intermediari alle decisioni dell’Abf. Guardando infatti il sito dell’organismo di composizione alternativa delle liti, si è allungato in modo esponenziale l’elenco degli intermediari che non si sono adeguati alle indicazioni dell’arbitro. Una situazione abbastanza inedita, perché uno degli elementi caratterizzanti finora la “giurisprudenza” dell’arbitro era stato proprio il numero assolutamente residuale dei casi in cui gli intermediari non si erano adeguati alle pronunce dello stesso Abf. In realtà osservando l’elenco si vede che la gran parte degli inadempimenti riguarda delle finanziarie.

E già questo è un segnale abbastanza univoco. L’ultima relazione annuale dell’Abf segnalava una forte correlazione tra ricorsi in materia di cessione del quinto che vedevano come controparte proprio delle società finanziarie. Andando poi ad aprire il testo delle decisioni “ignorate”, si ha la conferma definitiva: si tratta di decisioni che avevano come materia del contendere proprio la questione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In realtà se molti sono i casi di inadempimenti sul tema della cessione del quinto, molti casi sono riconducibili agli stessi intermediari. La questione però resta per i cittadini che ora dovranno rivolgersi al giudice nella speranza di vedere accolte le proprie ragioni. Sul tema dei finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, l’Abf ha avuto più volte modo di intervenire a favore dei risparmiatori che vi avevano fatto ricorso, anche se per lo più si trattava di casi di estinzione anticipate.

Il nodo relativo al fatto che una forma di finanziamento praticamente senza rischi per l’intermediario avesse dei costi complessivi pari a quelli dei finanziamenti personali, difficilmente poteva incappare nel pettine dell’arbitro. I principi stabiliti per l’estinzione anticipata sono stati importanti e incisivi. Per esempio che i costi non specificamente imputati come relativi all’accensione della pratica, andassero considerati tutti rimborsabili per la quota residua, che la restituzione dei costi di assicurazione potessero essere richiesti direttamente al soggetto presso il quale si era sottoscritto il finanziamento, che la restituzione andasse calcolata per quote costanti e non decrescenti. Vittorie per i risparmiatori che però ora in un considerevole numero di casi non hanno portato alla restituzione delle somme riconosciute dall’arbitro. Per gli interessati non resta che valutare il passo del ricorso al giudice ordinario. Per chi volesse chiedere un finanziamento magari vale la pena dare prima un’occhiata al sito dell’Abf.

 


Autore: Antonio Criscione
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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