La segnalazione alla Centrale rischi della Vigilanza per lazienda in crisi scatta quando il credito della banca va in sofferenza, anche se il patrimonio societario del debitore in quel momento offre margini di rientro.
E ciò perché la nozione di sofferenza che emerge dalle istruzioni diramate da palazzo Koch per stabilire se lazienda debba finire o no sulla lista nera non può coincidere con linsolvenza fallimentare o lincapienza: la segnalazione infatti, ha natura preventiva e non avrebbe senso se scattasse quando non è più possibile alcuna ristrutturazione del debito né risanamento finanziario. Lo chiarisce la sentenza 1725/14, pubblicata il 29 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Niente da fare per il fallimento della società: è escluso il risarcimento dopo che la banca le intima di rientrare dallesposizione e fa scattare la segnalazione a palazzo Koch senza far emergere, secondo lazienda, lintegrale e tempestivo rientro dallo scoperto.
In realtà poi a inchiodare limpresa poi finita in default cè la relazione di una società che passa ai raggi X i bilanci societari: il calo dei ricavi, al momento in cui gli analisti controllano le carte, fa prevedere una perdita di gestione pari al doppio del patrimonio netto contabile: il deficit di bilancio rende improrogabile un intervento di ristrutturazione.
Resta confermata la valutazione della Corte dappello secondo cui la condotta della banca risulta incensurabile: lappostazione del credito a sofferenza non richiede la previsione che il credito vada perduto mentre la segnalazione può scattare quando il patrimonio societario consente ancora al debitore di rientrare dallesposizione, magari grazie a pagamenti non del tutto normali, anzi irregolari.
Insomma: non si può finire sulla balck list di Bankitalia per una mera situazione di illiquidità contingente, ma serve una crisi strutturale del debitore, caratterizzata dalloggettivo stato di difficoltà a far fronte alle obbligazioni; risulta tuttavia sufficiente la chiara emergenza che al momento della segnalazione il rientro non appaia sicuro o che vi sia un serio pericolo di insolvenza. Il fallimento paga le spese di giudizio.
Autore: Dario Ferrara
Fonte:
Italia Oggi
La segnalazione alla Centrale rischi della Vigilanza per lazienda in crisi scatta quando il credito della banca va in sofferenza, anche se il patrimonio societario del debitore in quel momento offre margini di rientro.
E ciò perché la nozione di sofferenza che emerge dalle istruzioni diramate da palazzo Koch per stabilire se lazienda debba finire o no sulla lista nera non può coincidere con linsolvenza fallimentare o lincapienza: la segnalazione infatti, ha natura preventiva e non avrebbe senso se scattasse quando non è più possibile alcuna ristrutturazione del debito né risanamento finanziario. Lo chiarisce la sentenza 1725/14, pubblicata il 29 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Niente da fare per il fallimento della società: è escluso il risarcimento dopo che la banca le intima di rientrare dallesposizione e fa scattare la segnalazione a palazzo Koch senza far emergere, secondo lazienda, lintegrale e tempestivo rientro dallo scoperto.
In realtà poi a inchiodare limpresa poi finita in default cè la relazione di una società che passa ai raggi X i bilanci societari: il calo dei ricavi, al momento in cui gli analisti controllano le carte, fa prevedere una perdita di gestione pari al doppio del patrimonio netto contabile: il deficit di bilancio rende improrogabile un intervento di ristrutturazione.
Resta confermata la valutazione della Corte dappello secondo cui la condotta della banca risulta incensurabile: lappostazione del credito a sofferenza non richiede la previsione che il credito vada perduto mentre la segnalazione può scattare quando il patrimonio societario consente ancora al debitore di rientrare dallesposizione, magari grazie a pagamenti non del tutto normali, anzi irregolari.
Insomma: non si può finire sulla balck list di Bankitalia per una mera situazione di illiquidità contingente, ma serve una crisi strutturale del debitore, caratterizzata dalloggettivo stato di difficoltà a far fronte alle obbligazioni; risulta tuttavia sufficiente la chiara emergenza che al momento della segnalazione il rientro non appaia sicuro o che vi sia un serio pericolo di insolvenza. Il fallimento paga le spese di giudizio.
Autore: Dario Ferrara
Fonte:
Italia Oggi