Il dimezzamento dei termini dellefficacia del pignoramento é quanto prevede il nuovo art. 497 c.p.c., modificato dal d.l. n. 83/2015. La cui legge di conversione (n. 132/2015 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015), è entrata in vigore il 21 agosto scorso.
Questa è una delle novità più rilevanti dellultima riforma della giustizia.
Lart. 13 lettera d) del decreto legge, infatti, modifica lart. 497, primo comma, codice di procedura civile, prevedendo che la vendita o lassegnazione dei beni pignorati debba essere richiesta entro e non oltre i 45 giorni (rispetto agli attuali novanta), in caso contrario si andrà incontro allinefficacia del pignoramento.
La disposizione si applica inoltra ai procedimenti pendenti sin dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 27 giugno 2015, posto che il timing non è stato modificato dalla legge di conversione.
La modifica vale soltanto per le nuove vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato, mentre per quanto concerne quelle già disposte si procederà con losservanza delle norme vigenti inizialmente.
Sul termine di efficacia non paiono esservi dubbi sul fatto che lo stesso decorra dalla data di notifica del pignoramento e non dalla trascrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 7998/2015; Cass. n. 9231/1997; contra, soltanto Cass. n. 12429/2008).
Nessuna modifica restrittiva alla norma di cui allart. 481 c.p.c. che sancisce, invece, la cessazione dellefficacia del precetto. Lo stesso diverrà privo di efficacia solo se non verrà intrapresa lesecuzione nel termine di 90 giorni dalla notifica, salvo che venga proposta opposizione: in tal caso il termine rimane sospeso, riprendendo a decorrere a norma dellart. 627 c.p.c.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Il dimezzamento dei termini dellefficacia del pignoramento é quanto prevede il nuovo art. 497 c.p.c., modificato dal d.l. n. 83/2015. La cui legge di conversione (n. 132/2015 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015), è entrata in vigore il 21 agosto scorso.
Questa è una delle novità più rilevanti dellultima riforma della giustizia.
Lart. 13 lettera d) del decreto legge, infatti, modifica lart. 497, primo comma, codice di procedura civile, prevedendo che la vendita o lassegnazione dei beni pignorati debba essere richiesta entro e non oltre i 45 giorni (rispetto agli attuali novanta), in caso contrario si andrà incontro allinefficacia del pignoramento.
La disposizione si applica inoltra ai procedimenti pendenti sin dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 27 giugno 2015, posto che il timing non è stato modificato dalla legge di conversione.
La modifica vale soltanto per le nuove vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato, mentre per quanto concerne quelle già disposte si procederà con losservanza delle norme vigenti inizialmente.
Sul termine di efficacia non paiono esservi dubbi sul fatto che lo stesso decorra dalla data di notifica del pignoramento e non dalla trascrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 7998/2015; Cass. n. 9231/1997; contra, soltanto Cass. n. 12429/2008).
Nessuna modifica restrittiva alla norma di cui allart. 481 c.p.c. che sancisce, invece, la cessazione dellefficacia del precetto. Lo stesso diverrà privo di efficacia solo se non verrà intrapresa lesecuzione nel termine di 90 giorni dalla notifica, salvo che venga proposta opposizione: in tal caso il termine rimane sospeso, riprendendo a decorrere a norma dellart. 627 c.p.c.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village