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Pignoramento, novità art. 497 c.p.c.: il termine di efficacia passa da 90 a 45 giorni

Il dimezzamento dei termini dell’efficacia del pignoramento é quanto prevede il nuovo art. 497 c.p.c., modificato dal d.l. n. 83/2015. La cui legge di conversione (n. 132/2015 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015), è entrata in vigore il 21 agosto scorso.

Questa è una delle novità più rilevanti dell’ultima riforma della giustizia.
L’art. 13 lettera d) del decreto legge, infatti, modifica l’art. 497, primo comma, codice di procedura civile, prevedendo che la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati debba essere richiesta  entro e non oltre i 45 giorni (rispetto agli attuali novanta), in caso contrario si andrà incontro all’inefficacia del pignoramento.

La disposizione si applica inoltra ai procedimenti pendenti sin dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 27 giugno 2015, posto che il timing non è stato modificato dalla legge di conversione.

La modifica vale soltanto per le nuove vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato, mentre per quanto concerne quelle già disposte si procederà con l’osservanza delle norme vigenti inizialmente.

Sul termine di efficacia non paiono esservi dubbi sul fatto che lo stesso decorra dalla data di notifica del pignoramento e non dalla trascrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 7998/2015; Cass. n. 9231/1997; contra, soltanto Cass. n. 12429/2008).

Nessuna modifica restrittiva  alla norma di cui all’art. 481 c.p.c. che sancisce, invece, la cessazione dell’efficacia del precetto. Lo stesso diverrà privo di efficacia solo se non verrà intrapresa l’esecuzione nel termine di 90 giorni dalla notifica, salvo che venga proposta opposizione: in tal caso il termine rimane sospeso, riprendendo a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c.

 


Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village

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