In linea generale il creditore può porre a carico dei debitore un corrispettivo per il godimento dellabitazione? La sentenza del Tribunale di Taranto (Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 18/09/2014 n° 2690) ha stabilito che il debitore proprietario dellimmobile pignorato ed oggetto dellesecuzione forzata non deve pagare alcunché per il godimento del bene pignorato se il Giudice ha dato il via libera ad abitarlo ( ex art 560 cpc).
Attraverso tale decisione il Tribunale pugliese boccia la tesi degli istanti che sentenziavano il diritto di un corrispettivo per loccupazione dellimmobile da parte del debitore in quanto ritenevano il pignoramento (ex art 2912 c.c) comprensivo anche dei frutti della casa pignorata. Il Giudice che ha emanato la Sentenza ritiene che il fine del legislatore era quella di tutelare i frutti civili già esistenti, ossia permettere al creditore di mettere le mani su un eventuale affitto che il debitore percepiva su quellimmobile dato in locazione prima del pignoramento. Ma nel caso in cui la casa pignorata sia adibita ad abitazione principale del debitore il Giudice ha stabilito il diritto di abitazione del debitore esecutato limitatamente per il periodo che intercorre fra il pignoramento e la vendita coattiva.
La sentenza puntualizza inoltre che se i debitori non ostacolano la vendita non permettendo ad esempio laccesso, non emerge la necessità di liberare l’immobile in quanto prevale la tutela del diritto di abitazione che assume una posizione di prevalenza rispetto al diritto contrapposto dei creditori che vorrebbero poter aver subito accesso allimmobile pignorato.
I sintesi dunque se esiste autorizzazione del Giudice il debitore, che abbia subito il pignoramento dell’immobile, non è tenuto al versamento di un corrispettivo per il fatto di continuare ad abitare lo stesso.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
In linea generale il creditore può porre a carico dei debitore un corrispettivo per il godimento dellabitazione? La sentenza del Tribunale di Taranto (Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 18/09/2014 n° 2690) ha stabilito che il debitore proprietario dellimmobile pignorato ed oggetto dellesecuzione forzata non deve pagare alcunché per il godimento del bene pignorato se il Giudice ha dato il via libera ad abitarlo ( ex art 560 cpc).
Attraverso tale decisione il Tribunale pugliese boccia la tesi degli istanti che sentenziavano il diritto di un corrispettivo per loccupazione dellimmobile da parte del debitore in quanto ritenevano il pignoramento (ex art 2912 c.c) comprensivo anche dei frutti della casa pignorata. Il Giudice che ha emanato la Sentenza ritiene che il fine del legislatore era quella di tutelare i frutti civili già esistenti, ossia permettere al creditore di mettere le mani su un eventuale affitto che il debitore percepiva su quellimmobile dato in locazione prima del pignoramento. Ma nel caso in cui la casa pignorata sia adibita ad abitazione principale del debitore il Giudice ha stabilito il diritto di abitazione del debitore esecutato limitatamente per il periodo che intercorre fra il pignoramento e la vendita coattiva.
La sentenza puntualizza inoltre che se i debitori non ostacolano la vendita non permettendo ad esempio laccesso, non emerge la necessità di liberare l’immobile in quanto prevale la tutela del diritto di abitazione che assume una posizione di prevalenza rispetto al diritto contrapposto dei creditori che vorrebbero poter aver subito accesso allimmobile pignorato.
I sintesi dunque se esiste autorizzazione del Giudice il debitore, che abbia subito il pignoramento dell’immobile, non è tenuto al versamento di un corrispettivo per il fatto di continuare ad abitare lo stesso.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village