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L’Iva per le cartelle non pesa sul contribuente

L’Iva dovuta sulle cartelle esattoriali non pesa sul contribuente. Il debitore raggiunto da una richiesta di Equitalia versa a titolo di aggio il 4,65% in caso di pagamento entro 60 giorni e l’8% dal 61° giorno in poi. L’Iva è sempre a carico dell’ente creditore, che paga rispettivamente il 5,11% e l’1,76%. È questa la risposta che Enrico Zanetti, sottosegretario all’Economia, ha reso rispondendo ieri a un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in commissione finanze alla camera (primo firmatario Daniele Pesco).

Per effetto del dl n. 179/2012, infatti, a far data dal 20 ottobre 2012 l’aggio relativo all’attività di riscossione coattiva è divenuto imponibile ai fini Iva. Allo stesso modo l’aggio o il compenso per la riscossione spontanea di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici o privati. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E del 2014, il regime di esenzione continua ad applicarsi invece ai corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, per i quali il contribuente può rivolgersi a una banca, a Equitalia o ad altro soggetto autorizzato. L’aggio spettante alla società che gestisce la riscossione è pertanto pari al 9,76% delle somme riscosse (8% fissato dalla legge aumentato del 22% a titolo di Iva). In ogni caso, puntualizza Zanetti, l’Iva non incide sul contribuente. «Al momento del riversamento all’ente creditore l’agente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dell’ente medesimo, con addebito dell’Iva relativa all’aggio complessivamente spettante», spiega il Mef.


Autore: Valerio Stroppa
Fonte:

Italia Oggi

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