LIva dovuta sulle cartelle esattoriali non pesa sul contribuente. Il debitore raggiunto da una richiesta di Equitalia versa a titolo di aggio il 4,65% in caso di pagamento entro 60 giorni e l8% dal 61° giorno in poi. LIva è sempre a carico dellente creditore, che paga rispettivamente il 5,11% e l1,76%. È questa la risposta che Enrico Zanetti, sottosegretario allEconomia, ha reso rispondendo ieri a uninterrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in commissione finanze alla camera (primo firmatario Daniele Pesco).
Per effetto del dl n. 179/2012, infatti, a far data dal 20 ottobre 2012 laggio relativo allattività di riscossione coattiva è divenuto imponibile ai fini Iva. Allo stesso modo laggio o il compenso per la riscossione spontanea di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici o privati. Come chiarito dallAgenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E del 2014, il regime di esenzione continua ad applicarsi invece ai corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, per i quali il contribuente può rivolgersi a una banca, a Equitalia o ad altro soggetto autorizzato. Laggio spettante alla società che gestisce la riscossione è pertanto pari al 9,76% delle somme riscosse (8% fissato dalla legge aumentato del 22% a titolo di Iva). In ogni caso, puntualizza Zanetti, lIva non incide sul contribuente. «Al momento del riversamento allente creditore lagente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dellente medesimo, con addebito dellIva relativa allaggio complessivamente spettante», spiega il Mef.
Autore: Valerio Stroppa
Fonte:
Italia Oggi
LIva dovuta sulle cartelle esattoriali non pesa sul contribuente. Il debitore raggiunto da una richiesta di Equitalia versa a titolo di aggio il 4,65% in caso di pagamento entro 60 giorni e l8% dal 61° giorno in poi. LIva è sempre a carico dellente creditore, che paga rispettivamente il 5,11% e l1,76%. È questa la risposta che Enrico Zanetti, sottosegretario allEconomia, ha reso rispondendo ieri a uninterrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle in commissione finanze alla camera (primo firmatario Daniele Pesco).
Per effetto del dl n. 179/2012, infatti, a far data dal 20 ottobre 2012 laggio relativo allattività di riscossione coattiva è divenuto imponibile ai fini Iva. Allo stesso modo laggio o il compenso per la riscossione spontanea di entrate, tributarie e patrimoniali, di enti pubblici o privati. Come chiarito dallAgenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E del 2014, il regime di esenzione continua ad applicarsi invece ai corrispettivi percepiti per le operazioni di pagamento, per i quali il contribuente può rivolgersi a una banca, a Equitalia o ad altro soggetto autorizzato. Laggio spettante alla società che gestisce la riscossione è pertanto pari al 9,76% delle somme riscosse (8% fissato dalla legge aumentato del 22% a titolo di Iva). In ogni caso, puntualizza Zanetti, lIva non incide sul contribuente. «Al momento del riversamento allente creditore lagente della riscossione trattiene il proprio compenso ed emette fattura nei confronti dellente medesimo, con addebito dellIva relativa allaggio complessivamente spettante», spiega il Mef.
Autore: Valerio Stroppa
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Italia Oggi