La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nellindirizzo di residenza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22928 del 29 ottobre 2014, ha accolto il ricorso dellAgenzia delle entrate.
La vicenda riguarda liscrizione di unipoteca da parte di Equitalia a carico di un contribuente che lamentava la mancata notifica della cartella esattoriale. In particolare il plico era stato consegnato presso labitazione delluomo a una donna che si era qualificata una volta come la moglie e una volta come la madre. Dagli atti era poi emerso che la coppia si stava separando. Per questo la Ctr ha annullato la cartella. Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto spiegando che la Ctr si esprime in termini di «perplessità sulle notifiche», limitandosi a rilevare un «rapporto di conflittualità coniugale» che lascerebbe presumere che il marito non sia venuto effettivamente a conoscenza di quanto notificato, senza peraltro precisare gli elementi rilevanti ai fini della ritualità della notifica, quali il luogo in cui la stessa fu perfezionata e la qualità del soggetto cui latto fu consegnato, ai sensi e per gli effetti dellart. 139 cpc.
Per i Supremi giudici è quindi nulla la sentenza ai sensi dellart. 132 in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta. Dello stesso avviso la procura generale del Palazzaccio.
Autore: Debora Alberici
Fonte:
Italia Oggi
La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nellindirizzo di residenza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22928 del 29 ottobre 2014, ha accolto il ricorso dellAgenzia delle entrate.
La vicenda riguarda liscrizione di unipoteca da parte di Equitalia a carico di un contribuente che lamentava la mancata notifica della cartella esattoriale. In particolare il plico era stato consegnato presso labitazione delluomo a una donna che si era qualificata una volta come la moglie e una volta come la madre. Dagli atti era poi emerso che la coppia si stava separando. Per questo la Ctr ha annullato la cartella. Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto spiegando che la Ctr si esprime in termini di «perplessità sulle notifiche», limitandosi a rilevare un «rapporto di conflittualità coniugale» che lascerebbe presumere che il marito non sia venuto effettivamente a conoscenza di quanto notificato, senza peraltro precisare gli elementi rilevanti ai fini della ritualità della notifica, quali il luogo in cui la stessa fu perfezionata e la qualità del soggetto cui latto fu consegnato, ai sensi e per gli effetti dellart. 139 cpc.
Per i Supremi giudici è quindi nulla la sentenza ai sensi dellart. 132 in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta. Dello stesso avviso la procura generale del Palazzaccio.
Autore: Debora Alberici
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Italia Oggi