Nelle gare per servizi di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento di tributi occorre garantire maggiore concorrenza, ammettendo anche le ditte che hanno operato nel settore privato; il livello minimo di riscossione richiesto deve essere fissato a livelli economicamente sostenibili e adeguatamente motivato. E’ quanto afferma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 25 settembre 2014 (As1149) che tratta del tema di requisiti di accesso alle gare di affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali non ancora esecutati dall’ente, nonché dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle multe stradali. L’Antitrust prende le mosse da un appalto di un comune in cui si chiedeva, tra i requisiti di ammissione, di “aver gestito per almeno due anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno due comuni o p.a. di pari grado o superiore”.
Inoltre, nel bando di gara esaminato, era anche prevista la necessità grave; di raggiungere un risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare e il rilascio di un’apposita cauzione per tale somma (10%). Analizzando gli atti l’Authority rileva quelle che definisce “criticità di natura concorrenziale”, in particolare rispetto al requisito dei due anni di gestione del servizio nei confronti di amministrazioni comunali o di rango superiore, ritenuto eccessivamente restrittivo.
In generale l’Antitrust chiarisce che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore, rimanendo quindi vietate tutte quelle clausole che limitano ingiustifi catamente la partecipazione mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi. In altre parole per l’Autorità la capacità tecnica (nello specifico relativa alla gestione di sistemi di recupero dei crediti) può essere accertata anche con riguardo ad altri profili che non siano quelli strettamente connessi all’operatività con committenti pubblici. In tale modo si potrebbe “ampliare il numero di concorrenti in grado di partecipare alla gara, non penalizzando, ad esempio, società che hanno maturato un’esperienza qualificata in diversi contesti come nel caso di committenti privati”. Un’altra previsione del bando di gara esaminato (risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare, per una cifra pari al 10% dell’importo a bando consente all’Autorità di notare che questa indicazione potrebbe costituire un limite dal lato dell’offerta disincentivando la partecipazione alla gara. In realtà si tratta quindi di una richiesta eccessiva che dovrebbe essere riformulata “a livelli economicamente sostenibili individuati a seguito di specifi che analisi di mercato” senza contare che occorrerebbe sempre, in questi casi, motivare adeguatamente la scelta di tale indicazione con riferimento alla natura del servizio oggetto di appalto.
Fonte:
Italia Oggi
Nelle gare per servizi di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento di tributi occorre garantire maggiore concorrenza, ammettendo anche le ditte che hanno operato nel settore privato; il livello minimo di riscossione richiesto deve essere fissato a livelli economicamente sostenibili e adeguatamente motivato. E’ quanto afferma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 25 settembre 2014 (As1149) che tratta del tema di requisiti di accesso alle gare di affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali non ancora esecutati dall’ente, nonché dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle multe stradali. L’Antitrust prende le mosse da un appalto di un comune in cui si chiedeva, tra i requisiti di ammissione, di “aver gestito per almeno due anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno due comuni o p.a. di pari grado o superiore”.
Inoltre, nel bando di gara esaminato, era anche prevista la necessità grave; di raggiungere un risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare e il rilascio di un’apposita cauzione per tale somma (10%). Analizzando gli atti l’Authority rileva quelle che definisce “criticità di natura concorrenziale”, in particolare rispetto al requisito dei due anni di gestione del servizio nei confronti di amministrazioni comunali o di rango superiore, ritenuto eccessivamente restrittivo.
In generale l’Antitrust chiarisce che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore, rimanendo quindi vietate tutte quelle clausole che limitano ingiustifi catamente la partecipazione mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi. In altre parole per l’Autorità la capacità tecnica (nello specifico relativa alla gestione di sistemi di recupero dei crediti) può essere accertata anche con riguardo ad altri profili che non siano quelli strettamente connessi all’operatività con committenti pubblici. In tale modo si potrebbe “ampliare il numero di concorrenti in grado di partecipare alla gara, non penalizzando, ad esempio, società che hanno maturato un’esperienza qualificata in diversi contesti come nel caso di committenti privati”. Un’altra previsione del bando di gara esaminato (risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare, per una cifra pari al 10% dell’importo a bando consente all’Autorità di notare che questa indicazione potrebbe costituire un limite dal lato dell’offerta disincentivando la partecipazione alla gara. In realtà si tratta quindi di una richiesta eccessiva che dovrebbe essere riformulata “a livelli economicamente sostenibili individuati a seguito di specifi che analisi di mercato” senza contare che occorrerebbe sempre, in questi casi, motivare adeguatamente la scelta di tale indicazione con riferimento alla natura del servizio oggetto di appalto.
Fonte:
Italia Oggi